Impugnabile l’Avviso di presa in carico dell’Agente della riscossione

29 Gennaio 2026

Con l’ordinanza n. 1397 depositata il 22 gennaio 2026 la Suprema Corte conferma il proprio orientamento in tema di atti impugnabili nel processo tributario. Con particolare riferimento all’avviso di presa in carico da parte dell’Agente della riscossione ha specificato che lo stesso è privo di valenza provvedimentale e autonoma lesività, in quanto si sostanzia in una comunicazione informativa per il contribuente circa il passaggio della pratica all’Agente della riscossione, per cui non è impugnabile in quando non rientra nell’art. 19 d. Lgs. n. 546/1992. Ciò tranne nel caso in cui si tratta del primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto.

Il caso

La sig.ra C.A. ha ricevuto la notifica dell’Avviso di presa in carico da parte dell’Agente della riscossione avente ad oggetto la somma complessiva di euro 620.698,96. Tale atto veniva notificato per il recupero degli importi riportati in un precedente avviso di accertamento con cui venivano ripresi a tassazioni utili della società F.T. S.r.l.  – di cui la contribuente è socia – ritenuti presuntivamente distribuiti a favore della compagine sociale.

La contribuente ha impugnato l’Avviso di presa in carico, eccependone la nullità per l’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. Si costituiva in giudizio l’Agenzia Entrate-Riscossione chiedendone la conferma risultando legittimo il proprio operato.

La CTP di Salerno ha respinto il ricorso della sig.ra C.A. ritenendo non impugnabile l’Avviso di presa in carico, non rientrando quest’ultimo negli atti impugnabili indicati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Tale decisione è stata confermata in sede di gravame dalla CTR della Campania.

Avverso la decisione di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La ricorrente, in particolare, ha sostenuto il vizio di violazione di legge della decisione impugnata per l’errata applicazione dell’art. 143 c.p.c., dell’art. 60 del DPR/1973 nella parte in cui la stessa non ha ritenuto l’Avviso affetto da nullità per mancata notifica dell’atto prodromico.

La decisione

La Corte di cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso della sig.ra C.A. cassando la decisione impugnata e rinviando il procedimento ad altra sezione della CGT di II grado della Campania.

La Suprema Corte ha affrontato preliminarmente la questione pregiudiziale relativa all’impugnabilità dell’avviso di presa in carico di ADER. A tal proposito, ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’elenco di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992 non deve ritenersi tassativo, dovendo invece interpretarsi in senso estensivo.

In tal senso, l’Avviso di presa in carico è privo di valenza provvedimentale e autonoma lesività in quanto si sostanzia in una comunicazione informativa per il contribuente circa il passaggio della pratica all’Agente della riscossione.

Ciò non vale nel caso in cui l’Avvio di presa in carico “sia il primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto”[1]. Pertanto, spiega la Corte, l’impugnazione dell’avviso di presa in carico è ammessa quando esso costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributario, a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto.


[1] Cass. n. 14768/2025

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