Le irregolarità fiscali del subappaltatore non sono sufficienti, da sole, a dimostrare l’inesistenza delle operazioni e a giustificare l’indeducibilità dei relativi costi e l’indetraibilità dell’IVA. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 895/2026, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso l’annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il 2017 L’inesistenza delle operazioni deve essere provata dall’Amministrazione finanziaria La controversia riguardava una società operante nel settore edilizio alla quale l’Ufficio aveva contestato la deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di un subappaltatore e la detraibilità dell’IVA, qualificando le operazioni come inesistenti o insufficientemente documentate. Diversamente dai giudici di primo grado, che avevano accolto il ricorso per intervenuta decadenza dal potere accertativo, la Corte ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando direttamente il merito della pretesa tributaria, confermando con diversa motivazione, pertanto, la sentenza impugnata. Il Collegio ha ribadito che, in presenza di operazioni qualificate come inesistenti, spetta preliminarmente all’Amministrazione finanziaria fornire elementi probatori idonei a dimostrarne l’inesistenza oggettiva o soggettiva: solo ove tale onere sia assolto, l’obbligo di fornire la prova contraria si trasferisce in capo al contribuente . Nel caso esaminato, l’accertamento si fondava principalmente sulle irregolarità fiscali del fornitore e sulla ritenuta insufficienza della documentazione; viceversa, la società aveva prodotto contratti di subappalto, fatture, pagamenti tracciabili e documentazione tecnica di cantiere, inclusi i piani operativi di sicurezza e gli elementi relativi al personale impiegato. La convergenza di tali riscontri ha consentito di dimostrare, agli occhi del Collegio, l’effettiva esecuzione delle prestazioni e la loro riferibilità all’attività imprenditoriale, così vanificando la portata probatoria degli elementi presuntivi valorizzati dall’Ufficio. Perché le anomalie del fornitore non bastano a disconoscere i costi Il principale interesse della pronuncia risiede nella distinzione tra le irregolarità fiscali del subappaltatore e la prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate. Secondo la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, omissioni dichiarative, anomalie nella condotta fiscale del fornitore e genericità delle fatture possono costituire indizi, ma non consentono, ove isolatamente considerati, di qualificare come fittizie prestazioni delle quali risulti documentata l’effettiva esecuzione. L’accertamento deve quindi fondarsi su una valutazione complessiva degli elementi disponibili, evitando che le violazioni imputabili a un soggetto si traducano automaticamente in conseguenze fiscali pregiudizievoli per il committente. Tale impostazione assume particolare rilevanza nel settore edilizio, nel quale il ricorso al subappalto rappresenta una modalità ordinaria di organizzazione dell’attività produttiva. La documentazione di cantiere, la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità delle prestazioni alle commesse costituiscono, in questa prospettiva, elementi fondamentali per dimostrare l’effettività delle operazioni. Occorre tuttavia distinguere il piano dell’esistenza delle prestazioni da quello della loro riferibilità al soggetto che le ha fatturate. La documentazione attestante l’esecuzione dei lavori è decisiva rispetto a una contestazione di inesistenza oggettiva; in caso di contestazione di inesistenza soggettiva, assumono invece rilievo anche gli elementi relativi alla consapevolezza del committente e alla sua eventuale partecipazione alla frode. Analogamente, la dimostrazione dell’effettività dei costi non coincide automaticamente con quella della loro inerenza, che richiede una specifica correlazione con l’attività d’impresa. La sentenza riconosce entrambi i profili sulla base della documentazione acquisita, senza tuttavia distinguere approfonditamente le diverse fattispecie. La decisione non attribuisce a contratti, fatture e pagamenti un valore probatorio assoluto, ma censura l’attività di accertamento sostanzialmente fondata su indizi insufficienti a superare il quadro documentale fornito dalla contribuente. Il principio che emerge non è dunque quello dell’automatica deducibilità dei costi documentati, bensì della necessità di una contestazione fondata su elementi concreti, specifici e coerenti con la natura delle operazioni. Il mutamento di posizione dell’Agenzia delle Entrate e il rilievo assunto dalla coerenza amministrativa L’aspetto più significativo della decisione riguarda, a ben vedere, il mutamento di posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto alla deducibilità dei medesimi costi. La Corte ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che l’Ufficio avesse riconosciuto, per il 2016, la deducibilità dei costi relativi allo stesso fornitore e che, durante il contraddittorio riguardante il 2017, avesse manifestato un orientamento analogo. Il successivo disconoscimento, non accompagnato da nuovi elementi istruttori né da un’adeguata motivazione, è stato ritenuto contrario ai principi di coerenza e buona amministrazione. Pur non essendo l’Amministrazione vincolata alle valutazioni espresse per precedenti periodi d’imposta, il mutamento di orientamento, in assenza di nuovi elementi istruttori o di un’adeguata motivazione, può incidere sulla tenuta logica, motivazionale e probatoria della pretesa. La pronuncia valorizza quindi la coerenza amministrativa non come limite assoluto all’esercizio del potere impositivo, ma come parametro di valutazione della fondatezza e della motivazione dell’accertamento. Sul piano operativo, ciò rende particolarmente importante conservare non soltanto la documentazione relativa all’esecuzione dei subappalti, ma anche gli atti delle precedenti verifiche e le interlocuzioni intervenute durante il contraddittorio. Eventuali valutazioni favorevoli dell’Ufficio possono, infatti, assumere rilevanza nella ricostruzione del quadro probatorio, pur senza costituire una garanzia automatica per il contribuente. La decisione offre così uno spunto interpretativo di ampia portata, che va ben al di là del caso specifico: la legittimità della pretesa tributaria dipende non soltanto dalla presenza di indizi di irregolarità, ma anche dalla capacità dell’Amministrazione di costruire un percorso istruttorio e motivazionale coerente. In questa prospettiva, la contestazione della fittizietà delle operazioni deve fondarsi su prove riferibili alla concreta posizione del contribuente, evitando che le anomalie del fornitore o un ripensamento amministrativo non adeguatamente giustificato diventino, da soli, il presupposto del recupero fiscale. L.F.