Cass., sez. trib., sent. 16 aprile 2026, n. 9784 La sentenza in commento, resa in un giudizio in cui il contribuente è stato assistito dallo Studio Morri Rossetti & Franzosi, affronta il tema della responsabilità tributaria di soci, amministratori e liquidatori di società estinte, chiarendo i presupposti applicativi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c. La Corte censura la decisione di merito per motivazione apparente, riaffermando la necessità di un rigoroso accertamento dei presupposti di responsabilità e del corretto iter argomentativo del giudice. Il fatto oggetto di controversia La pronuncia trae origine da un articolato contenzioso tributario nel quale lo Studio Morri Rossetti & Franzosi ha assistito il contribuente, coinvolto in una vicenda accertativa concernente una società successivamente estinta. L’Amministrazione finanziaria ha notificato avvisi di accertamento per maggiori imposte IRES, unitamente ad atti di contestazione di sanzioni, estendendo la pretesa anche nei confronti del contribuente nella sua qualità, nel tempo, di amministratore, socio e liquidatore della società. Quest’ultimo ha impugnato gli atti deducendo, tra gli altri motivi, l’insussistenza dei presupposti per affermare una responsabilità personale per i debiti tributari della società estinta, evidenziando in particolare l’assenza di distribuzione di attivo in sede di liquidazione e la mancata prova, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dei presupposti richiesti dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dall’art. 2495 c.c. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi e il giudice d’appello ha confermato la decisione, affermando la responsabilità del contribuente nelle diverse qualità rivestite, sulla base della ritenuta fittizietà dell’operazione e della conseguente sottrazione di imponibile. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione articolato in plurimi motivi, con cui sono state denunciate, per quanto qui di interesse, la violazione delle norme in materia di responsabilità per debiti tributari di società estinte e la radicale carenza motivazionale della sentenza impugnata. La decisione della Suprema Corte La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto nell’interesse del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, riaffermando principi di particolare rilievo sistematico in materia di responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione e liquidazione di società estinte. In primo luogo, la Corte ha ribadito che la responsabilità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dall’art. 2495 c.c. non può essere affermata in via automatica, ma richiede in ogni caso l’accertamento di specifici presupposti fattuali, tra cui la percezione di somme o beni sociali ovvero la sussistenza di condotte negligenti nella gestione dell’attivo sociale. In tale prospettiva, grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della sussistenza di tali presupposti. La pronuncia assume particolare rilievo anche per la qualificazione della responsabilità del liquidatore, ricondotta nell’alveo della responsabilità civilistica in quanto fondata sull’inadempimento degli obblighi inerenti alla funzione, con la conseguenza che l’obbligazione tributaria della società costituisce un mero presupposto e non la fonte diretta della responsabilità personale. Elemento centrale della decisione, anche alla luce delle specifiche censure formulate nel ricorso, è rappresentato dalla rilevata motivazione apparente della sentenza di merito. La Corte ha evidenziato come il giudice d’appello si sia limitato ad affermare la responsabilità del contribuente senza dar conto dell’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di dettagliare quali utili o beni sociali sarebbero stati effettivamente distribuiti, né quali specifiche condotte fossero imputabili al ricorrente. La Suprema Corte ha così ribadito che la motivazione della sentenza deve rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, non essendo sufficiente una mera adesione alle tesi dell’Ufficio, specie in presenza di articolate difese. La decisione si inserisce, dunque, nel solco di un orientamento volto a garantire il rispetto dei principi del giusto processo e dell’onere della prova, rafforzando, anche alla luce dell’attività difensiva svolta nel caso di specie, l’esigenza di un rigoroso accertamento dei presupposti di responsabilità e di un adeguato apparato motivazionale nelle controversie aventi ad oggetto società estinte e responsabilità dei soggetti ad esse collegati. F.N.