Il visto di conformità “infedele” non legittima il recupero del credito IVA compensato

13 Marzo 2026

Cass., sez. trib., ord. 5 marzo 2026, n. 4917

Con l’ordinanza n. 4917/2026, la Corte di cassazione chiarisce che l’irregolarità del visto di conformità apposto da un professionista abilitato non legittima, di per sé, il recupero del credito IVA utilizzato in compensazione, poiché la violazione assume natura meramente formale e rileva esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio nei confronti del professionista. Resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare la reale esistenza del credito e di procedere al recupero solo ove risulti inesistente o indebitamente compensato.

La vicenda oggetto di controversia

La controversia oggetto dell’ordinanza n. 4917/2026 della Corte di cassazionetrae origine da una serie di atti di recupero emessi nei confronti di una società per azioni, con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’utilizzo in compensazione di crediti IVA ritenuti irregolari e richiesto, oltre al recupero dell’imposta, interessi e sanzioni. La contestazione fondava sulla presunta “infedeltà” del visto di conformità apposto sulle dichiarazioni fiscali della società: secondo l’Amministrazione, infatti, il professionista incaricato non aveva svolto correttamente i controlli previsti dall’art. 2 del D.M. n. 164/1999.

La società impugnava gli atti impositivi, ottenendo sentenze favorevoli in entrambi i gradi di merito. La Corte di appello, in particolare, riteneva non legittimo il recupero del credito nei confronti della contribuente per effetto della mera irregolarità del visto.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sostenendo che l’irregolarità del visto avrebbe dovuto comportare la legittimità del recupero del credito compensato.

La decisione della Corte

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso di parte erariale confermando le statuizioni rese dai giudici di merito.

Muovendo dalla ricognizione della disciplina relativa all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore a Euro 5.000, per i quali è richiesta in via generale la preliminare apposizione del visto di conformità, il Collegio ha osservato che l’art. 10, co. 1, D.L. n. 78/2009 (nella formulazione in vigore dal 24 aprile 2017, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017) prevede specifiche conseguenze per le ipotesi di mancata apposizione del visto o di visto rilasciato da soggetti non abilitati. Ai sensi dell’art. 1, co. 421, L. n. 311/2004, infatti, in casi analoghi l’Ufficio è legittimato a procedere al recupero del credito indebitamente compensato.

Al contrario, non può che collocarsi fuori dal perimetro normativo il caso sottoposto al vaglio della Corte, in cui il visto effettivamente apposto da un professionista regolarmente abilitato è stato successivamente fatto oggetto del rilievo di “infedeltà” dovuta a presunte carenze nei controlli dal medesimo svolti. La fattispecie in esame non è suscettibile di rientrare tra quelle espressamente previste dalla normativa come presupposto per il recupero del credito nei confronti del contribuente: l’apposizione di un visto “infedele”, infatti, assume natura di violazione meramente formale, comportando tutt’al più l’irrogazione, a carico del professionista, delle sanzioni amministrative previste dall’art. 39, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 241/1997.

La Corte ha inoltre sottolineato, in continuità con precedenti arresti di legittimità, che l’irregolarità del visto non incide sulla determinazione della base imponibile dell’imposta né sul versamento del tributo, e non preclude all’Amministrazione l’esercizio dei poteri di controllo sostanziale circa la sussistenza del credito compensato. L’eventuale recupero del tributo può infatti fondarsi esclusivamente sull’accertamento dell’insussistenza del credito o sulla sua indebita compensazione, ma non sulla mera irregolarità formale dell’attestazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha dunque confermato che l’”infedeltà” del visto integra una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento o a un indebito utilizzo del credito, con conseguente illegittimità del recupero operato nei confronti del contribuente.

F.N.

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