Per la Sezione penale della Suprema Corte, la violazione di carattere sistemico dell’ordinamento italiano individuata dalla Sentenza “Italgomme” non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità, in sede penale, di tutti gli atti compiuti dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle verifiche fiscali e dei documenti acquisiti prima dell’introduzione di misure appropriate da parte dello Stato italiano al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte EDU. Il caso Il sig. A.D. ha impugnato innanzi al Tribunale di Lecce il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per i reati di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000 e 110 cpp e 11 d.lgs. n. 74/2000 nonché per illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5 e 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, ipotizzato a carico della società C. Srl. Il Tribunale di Lecce con ordinanza ha respinto in parte e accolto in parte l’istanza di riesame. In particolare, il Tribunale ha annullato il decreto limitatamente ad alcuni beni immobili, nei limiti della quota eccedente il profitto illecito dei reati contestati, confermandolo nel resto. Il sig. A.D. ha presentato ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza articolando un solo motivo. Con il motivo proposto, si censura l’ordinanza per violazione di legge con riferimento all’art. 191 c.p.p. in considerazione dell’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione del divieto previsto dalla Corte EDU 06/02/2025 nel caso Italgomme Pneumatici c/ Italia. Ha sostenuto il ricorrente che l’ordinanza sarebbe illegittima per violazione dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, in materia di accessi e ispezioni delle autorità italiane nei locali della società o comunque adibiti all’esercizio dell’attività professionale sulla base della mera autorizzazione dell’autorità amministrativa. Al riguardo, ha rilevato A.D., il Tribunale avrebbe omesso di segnalare il contrasto delle norme interne con la CEDU o comunque avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni poste alla base delle sue determinazioni. Infine, l’ordinanza è stata censurata in quanto il Tribunale non avrebbe sollevato d’ufficio la questione di legittimità costituzionale della disciplina posta dall’art. 191 c.p.p. in relazione al regime di utilizzabilità degli elementi di prova e dei documenti acquisiti in violazione dell’art. 8 CEDU. La decisione La Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 512/2026 ha ritenuto inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spiega la Corte che la sentenza della Corte EDU sotto il profilo “ontologico” non può essere qualificata come “legge” che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria. Inoltre, la stessa non attiene al regime di invalidità o inutilizzabilità degli atti compiuti e degli elementi acquisiti all’esito degli accessi dell’Amministrazione finanziaria nei locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali. Secondo la Cassazione, la disciplina della inutilizzabilità – come sostenuto peraltro dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – è una disciplina eccezionale, quindi di stretta interpretazione, rimessa primariamente a scelte discrezionali del legislatore. La Corte EDU nella Sentenza “Italgomme” ha evidenziato la violazione di carattere sistemico dell’ordinamento italiano che in sintesi è riconducibile: 1) alla mancata previsione nella legislazione e nella giurisprudenza dei presupposti per effettuare accessi, verifiche e controlli fiscali nei locali adibiti ad attività commerciali e studi professionali; 2) all’indisponibilità di rimedi giurisdizionali efficaci per il controllo dei presupposti che giustificano l’accertamento fiscale e alle modalità di svolgimento di questo. Tale violazione di carattere sistemico non implica una generale illegittimità ed inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle verifiche fiscali e dei documenti acquisiti, prima dell’introduzione di misure appropriate da parte dello Stato italiano al fine di adeguare la propria legislazione e la propria prassi alle conclusioni della Corte EDU. In considerazione di quanto sopra le questioni sollevate dal ricorrente sono state ritenute infondate dalla Cassazione.