Nella querela di falso l’ADE è litisconsorte necessario

28 Ottobre 2026

Il Tribunale di Milano – Sezione 15 civile – con la sentenza n. 8354/2026 depositata il 26 ottobre 2026 si è pronunciato su un caso di querela di falso formulata da un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia delle Entrate. In tale occasione, ha precisato che nel procedimento di querela di falso l’Agenzia delle Entrate quale titolare dei crediti deve considerarsi litisconsorte in considerazione del rilevante interesse in causa. Ha poi delineato i contorni della querela di falso, precisando come la stessa è esperibile per scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.

Il caso

Il contribuente ha convenuto in giudizio l’Agente della riscossione e l’Agenzia delle Entrate querelando di falso n. 19 relazioni di notificazione relative ad avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento, che sarebbero state notificate tra il 2003 e il 2013 quale legale rappresentante di una società. Di tali relazioni, 12 risultano sottoscritte da soggetto indicato come “destinatario”, chiedendo l’esibizione in giudizio degli originari. Le altre relate riportano come soggetto attinto dalla notifica persone indicate come conviventi, addetto alla casa / ufficio o coniuge dello stesso querelante.

Il giudice procedente ha disposto consulenza grafologica nominando apposito CTU.

Depositata la consulenza, il giudice istruttore ha deciso per la remissione al collegio, donde la causa è pervenuta al presidente istruttore per la decisione.

Litisconsorzio e ambito di applicazione della querela di falso

Prima della decisione il Tribunale adito ha formulato alcune considerazioni preliminari. A tal proposito, ha precisato che nel giudizio instaurato con la querela di falso legittimata passiva non è solo l’ADER che, quale agente della riscossione erariale, ha dato impulso alle notificazioni degli avvisi di intimazione e degli avvisi di accertamento impugnati, ma – quale litisconsorte che ha un rilevante interesse in causa – l’Agenzia delle Entrate quale titolare dei crediti. Ciò anche se il giudizio verte sulla disamina di una relata avente ad oggetto atti predisposti da ADER.

Il Tribunale di Milano con la medesima pronuncia ha anche occasione di ribadire l’ambito di applicazione dell’istituto della querela di falso e i corrispondenti limiti.

Allo scopo il Giudice adito ha ritenuto inammissibile la querela di falso proposta con riferimento alle notifiche eseguite nei confronti dei soggetti diversi dal querelante (convivente, coniuge, addetto alla casa, ecc.). In tali casi, si è in presenza di un caso diverso da quello in cui può essere proposta la querela di falso ovvero nel caso in cui il destinatario della notificazione non corrisponde al soggetto firmatario della relazione, e quindi che la notificazione non sia mai stata effettuata o la sottoscrizione del ricevente sia materialmente falsa, bensì ad altre circostanze ovvero al caso in cui il soggetto qualificatosi come familiare o addetto alla casa in realtà non lo fosse, errando l’agente notificatore ad attribuirgli tale qualifica.

La querela di falso, pertanto, non può collocarsi nel campo dell’ideologia ma in quello della materialità con conseguente inammissibilità della stessa querela per tali capi della domanda.

In questo senso, la querela di falso è esperibile per scindere il collegamento quanto alla provenienza tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato.

Per le restanti relazioni – relative alle notifiche avvenute personalmente a mani del destinatario che si è qualificato come socio accomandatario - avvalendosi della consulenza grafologica disposta d’ufficio, il Tribunale ha constato l’estraneità sotto ogni profilo graficamente rilevante di dette sottoscrizioni rispetto all’autografia del querelante, dichiarando per l’effetto la falsità materiale delle relazioni di notificazione prodotte dai suddetti documenti.

Così concludendo il Tribunale ha condannato l’Agenzia delle Entrate e ADER – che hanno resistito per n. 12 su un totale di n. 19 relazioni – alla refusione delle spese di lite, ponendo a carico delle convenute le spese della CTU.

La decisione resa dal Tribunale di Milano si rivela di particolare interesse in ragione dell’individuazione, per i debiti di carattere fiscale, dei soggetti legittimati passivi nel giudizio di querela di falso nonché della precisazione fornita in relazione all’ambito di applicazione – e ai corrispondenti limiti – della stessa querela.

F.D.D.

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