Con la recente ordinanza n. 22917 depositata l’8 luglio 2026 la Corte di cassazione ha chiarito gli effetti del giudicato favorevole per un socio di s.n.c. in relazione ai separati giudizi proposti dagli altri soci. Al riguardo, richiamando i principi pronunciati in sede di legittimità, ha stabilito che deve ritenersi come il giudicato favorevole formatosi nei confronti del socio, se presuppone l’illegittimità dell’accertamento societario, debba estendere i suoi effetti anche nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento dell’altro socio. Nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio. Il caso L’Agenzia delle Entrate ha accertato un maggior reddito di impresa nei confronti della società C. e R. s.n.c. e sulla base di tale avviso, notificato quando la società era ormai estinta, sono stati emessi ulteriori avvisi di accertamento nei confronti dei soci A. e M. con i quali veniva recuperato a tassazione una maggiore IRPEF in ragione della quota di partecipazione al capitale della società. I soci hanno impugnato autonomamente gli avvisi di accertamento nell’ambito di separati giudizi. In relazione al giudizio proposto dal socio A. quest’ultimo ha censurato l’accertamento anche con riferimento a vizi riferibili all’atto emesso nei confronti della società. All’esito del relativo giudio la CTP adita ha respinto il ricorso con una decisione che è stata confermata in sede di appello. Gli eredi del ricorrente A. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno richiesto di avvalersi del giudicato favorevole reso nel giudizio promosso dall’altro socio M. L’estensione del giudicato favorevole La Corte ha affrontato dapprima la questione del litisconsorzio necessario, sollevata in quanto i giudizi di merito si sono svolti separatamente, per la quale i ricorrenti hanno censurato la sentenza ritenendola nulla. Al riguardo, la Cassazione ha stabilito, richiamando un proprio precedente arresto, che “in tema di rettifica del reddito di una società di persone, l'inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo” [1]. Con riferimento al caso di specie, facendo leva sul summenzionato principio non è apparso – secondo la Corte – necessario retrocedere il giudizio al primo grado risultando la società cancellata e il giudizio dell’altro socio definito con sentenza passata in giudicato. In relazione all’estensione del giudicato favorevole in favore del socio, la Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile l’istanza, formulata nel corso del giudizio di legittimità con memoria ex art. 380bis1 c.p.c. Ciò in ragione della sopravvenienza del giudicato rispetto all’introduzione del relativo grado di giudizio. La Corte ha richiamato quindi i principi affermati in tema di estensione del giudicato nei casi di accertamento emesso nei confronti di una società di persone e dei suoi soci. A tal proposito, ha spiegato che in relazione all'eventuale annullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", lo stesso giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale. “Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio. I limiti soggettivi del giudicato garantiscono che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto difendere”. In tal modo, i contribuenti possono opporre all'Amministrazione finanziaria ogni decisione di annullamento dell'avviso di accertamento del reddito imputato alla società (che non sia stata pronunciata per cause non estensibili), perché non vi osta il limite soggettivo del giudicato[2]. Di conseguenza, calando i principi nel caso di specie, la Cassazione ha affermato che il giudicato favorevole formatosi nei confronti del socio M. di una società di persone, che presuppone l’illegittimità dell’accertamento societario, debba estendere i suoi effetti nel presente giudizio che riguarda l’altro socio A. [1] Cass. n. 3789/2018. [2] Cass. n. 8211/2022.