Il finanziamento soci richiede la delibera assembleare e la giustificazione dei soci per essere opponibile al Fisco

10 Luglio 2026

Con la recente ordinanza n. 22198 depositata il 28 giugno 2026 la Suprema Corte affronta il tema del finanziamento soci e della sua opponibilità al fisco. Al riguardo, richiamando il proprio orientamento sullo specifico argomento, ha confermato il principio secondo cui un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. Diversamente, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni – in specie se di ingente importo - e l’esecuzione di questi in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell’accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.

Il caso

La società G. Srl, svolgente attività di ristorazione con somministrazione e gestione partecipazioni, è stata sottoposta a verifica fiscale da parte della DP di Ferrara all’esito della quale è stato emesso PVC. Con tale verbale veniva constatata l’andamento antieconomico della gestione, in perdita sistema da 10 anni, la mancata giustificazione dei finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci e dalle società partecipate, l’incongruità allo studio di settore, incoerenze contabili e la mancata corrispondenza tra i pagamenti POS e le ricevute emesse.

L’Ufficio, di conseguenza, ha ritenuto come i finanziamenti ricevuti possano considerarsi utili non dichiarati da assoggettare a tassazione, provvedendo alla contestazione di ulteriori rilievi e all’emissione di un avviso di accertamento.

Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso valorizzando la natura antieconomica della gestione. In sede di gravame, la società ha dimostrato la provenienza dei finanziamenti, riconducibile a risparmi oggetto di regolarizzazione mediante la procedura di voluntary disclosure. Il Giudice d’appello ha accolto in parte l’appello, annullando la ripresa relativa alla natura reddituale del finanziamento soci.

Ad avviso della CTR, i finanziamenti risultavano operati da terzi e percepiti attraverso canali tracciabili precisando che se la natura di finanziamento non è smentita da alcuna contraria allegazione da parte dell’Ufficio, la riqualificazione dei finanziamenti in ricavi risulta essere priva del prescritto quadro presuntivo grave, preciso e concordante. Ciò precisando che il riferimento all’antieconomicità non è idoneo a riqualificare i finanziamenti secondo il modello costi-ricavi.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Per quanto rileva in questa sede, ha censurato la sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, 54, comma 5 del d.P.R. n. 633/1972 e 115, 116 c.p.c. per non avere la CTR considerato l’insieme degli elementi indiziari fondanti la ripresa e cioè l’antieconomicità della gestione, la ristrettezza della compagine societaria di carattere familiare e la mancanza di prova circa la provenienza delle risorse utilizzate per i finanziamenti.

L’opponibilità del finanziamento soci

La Corte di cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della CGT di II grado competente.

La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il giudice, in tema di prova per presunzioni, è tenuto a seguire un procedimento che si compone di due momenti valutativi: occorre innanzitutto una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente, deve effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.

Ciò premesso ha ritenuto come la CTR non abbia fatto buon governo dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in relazione alla rilevanza reddituale dei finanziamenti soci. A tal fine, ha precisato che un finanziamento soci, per essere opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l’andamento finanziario del periodo. Diversamente, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l’inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni – in specie se di ingente importo - e l’esecuzione di questi in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell’accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.

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