Abstract Con la sentenza n. 19140 dell’11 giugno 2026, la Corte di cassazione affronta il tema del rapporto tra inerenza, antieconomicità e deducibilità dei costi, con particolare riferimento agli interessi passivi derivanti da finanziamenti infragruppo. La pronuncia ribadisce che l’antieconomicità non coincide con la non inerenza e non può tradursi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, potendo viceversa assumere rilievo esclusivamente quale elemento indiziario, purché fondata su parametri quantitativi e comparativi idonei a dimostrare l’estraneità del costo all’attività d’impresa. *** La vicenda oggetto di controversia La controversia origina da una serie di avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate ha recuperato a tassazione, ai fini IRES e IRAP, gli interessi passivi sostenuti da una holding italiana appartenente a un gruppo multinazionale, ritenendoli integralmente indeducibili in quanto derivanti da operazioni reputate antieconomiche. Secondo l’Ufficio, i finanziamenti infragruppo dai quali traevano origine gli interessi contestati non erano stati contratti nell’interesse della società contribuente, ma risultavano funzionali a esigenze di altre società del gruppo. Tale conclusione era stata fondata su una serie di elementi ritenuti sintomatici di antieconomicità, quali la scelta di mantenere finanziamenti onerosi pur in presenza di altre risorse finanziarie, la contemporanea esistenza di posizioni creditorie e debitorie infragruppo e la distribuzione di utili ai soci in luogo della riduzione dell’indebitamento. La contribuente aveva inizialmente ottenuto l’annullamento degli accertamenti in primo grado, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo l’operazione “inattendibilmente contraria ai canoni dell’economicità sulla base di elementi oggettivi”. Secondo il Collegio di secondo grado, tale valutazione prescindeva tanto da un accertamento quantitativo di congruità quanto da un esame dell’inerenza, reputata non rilevante con riferimento agli interessi passivi ai sensi dell’art. 109, co. 5, TUIR. La decisione della Suprema Corte Con sentenza n. 19140 del’11 giugno 2026, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società avverso la pronuncia di appello, cassandola con rinvio della causa al giudice di merito affinché proceda a un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. La Corte chiarisce, in primo luogo, che la disciplina degli interessi passivi di cui al richiamato art. 109, co. 5, TUIR non introduce una presunzione assoluta di inerenza. Se infatti è indubbio che tali componenti, in quanto espressione della funzione finanziaria dell’impresa, non richiedono una correlazione diretta con specifici ricavi o operazioni, ciò non implica tuttavia che la loro deducibilità sia sottratta a qualsiasi verifica circa il collegamento con l’attività imprenditoriale complessivamente esercitata. L’inerenza costituisce un requisito qualitativo del costo, consistente nella sua riferibilità all’attività d’impresa, indipendentemente da ogni valutazione di convenienza, utilità o congruità economica. Su un piano diametralmente opposto si colloca, di converso, l’antieconomicità che, pur non coincidendo con la non inerenza, può rilevare come indice sintomatico della sua eventuale mancanza. Proprio in quanto autonoma rispetto all’inerenza, l’antieconomicità non può essere desunta da mere considerazioni qualitative sulla non opportunità delle scelte imprenditoriali, ma richiede un accertamento fondato su parametri quantitativi e comparativi. In particolare, è necessario verificare la sussistenza di una concreta sproporzione del costo rispetto ai dati economico-contabili dell’impresa o rispetto alle condizioni di mercato, così da ancorare il giudizio a elementi oggettivi e verificabili (“[…] una sproporzione che corrobori l’assunto che la spesa è stata concepita per scopi estranei all’esercizio dell’impresa; detta incongruità, a propria volta, presuppone un giudizio di tipo quantitativo e comparativo”). La distinzione, ora considerata, tra i due piani assume rilievo anche sotto il profilo dell’onere della prova. Resta fermo che spetta al contribuente dimostrare l’inerenza del costo in termini qualitativi, ossia la sua compatibilità e riferibilità all’attività esercitata; tuttavia, qualora l’Amministrazione intenda fondare la contestazione sull’antieconomicità, incombe su di essa l’onere di dimostrare, mediante parametri oggettivi interni o esterni all’impresa, la sproporzione del costo e la conseguente, possibile estraneità all’attività d’impresa. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il Collegio di secondo grado aveva fondato il giudizio di antieconomicità esclusivamente su elementi di natura qualitativa, senza effettuare alcun confronto con dati contabili o parametri di mercato. In tal modo, la valutazione si era sostanzialmente risolta in un “intromissione nelle scelte imprenditoriali”, in contrasto con i limiti del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate. F.N.