Cass., sez. IV pen., sent. 11 maggio 2026, n. 16679 Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Compliance 231 nell’ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”. *** Abstract La sentenza n. 16679 della IV sezione penale della Corte di cassazione, depositata l’11 maggio 2026, affronta il tema della confisca diretta del profitto nei reati tributari, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite Massini. La Suprema Corte ribadisce che la confisca di somme di denaro può qualificarsi come diretta soltanto ove sia dimostrato il nesso di derivazione causale tra il bene ablato e il reato, non essendo più sufficiente il mero richiamo alla natura fungibile del denaro. La decisione si segnala per il rilevante impatto sistematico in materia di misure ablative penali e reati fiscali. *** La vicenda oggetto di controversia La vicenda processuale ha avuto origine da una sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di più imputati per reati tributari contestati in continuazione, consistenti nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e nell’emissione di fatture false, con riferimento ad annualità comprese tra il 2006 e il 2010. Il giudice di primo grado ha disposto, oltre alle pene principali, anche la confisca del profitto del reato, sia nella forma diretta sia, in subordine, per equivalente. Successivamente, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dagli imputati. La Suprema Corte, investita del ricorso, ha quindi dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati, revocando tuttavia la confisca per equivalente e disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale limitatamente alla verifica della confiscabilità in forma diretta del profitto dei reati tributari. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha ritenuto di dover attenersi a un “mero ricalcolo della confisca diretta” senza procedere a nuove valutazioni, così individuando il profitto nel risparmio fiscale derivante dall’IVA evasa per ciascuna fattura relativa a operazioni inesistenti e quantificandolo nella somma aritmetica dell’imposta evasa. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione dell’istituto della confisca diretta, l’assenza di un accertamento circa il nesso di derivazione causale tra le somme confiscate e il reato, nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La decisione della Suprema Corte La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata e soffermandosi diffusamente sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di confisca del profitto nei reati tributari, con particolare riferimento alla distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente. La pronuncia assume particolare rilievo poiché recepisce espressamente i principi affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza Massini, che ha profondamente innovato i criteri distintivi tra le due forme di ablazione patrimoniale. La Corte ha ricordato come il precedente orientamento giurisprudenziale avesse valorizzato la natura fungibile del denaro, ritenendo configurabile una confisca diretta ogniqualvolta somme corrispondenti al profitto del reato fossero rinvenute nella disponibilità dell’autore dell’illecito. Tale impostazione è stata tuttavia superata dalle Sezioni Unite, che hanno ricondotto il criterio distintivo non più alla natura del bene, bensì all’esistenza di un effettivo nesso di derivazione causale tra il bene oggetto di ablazione e il reato. Secondo il nuovo indirizzo interpretativo, la confisca di somme di denaro può qualificarsi come diretta soltanto ove sia dimostrato che le somme apprese costituiscano effettivamente il profitto o il prezzo del reato ovvero il risultato del loro reimpiego o della loro surrogazione. In mancanza di tale collegamento eziologico, l’ablazione assume necessariamente natura di confisca per equivalente. Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte ha dunque censurato la decisione della Corte territoriale, che aveva individuato il profitto confiscabile nel mero ammontare dell’IVA evasa, senza procedere ad alcun concreto accertamento circa l’effettiva derivazione causale delle somme confiscate dal reato contestato. La Corte ha evidenziato che, nei reati tributari, il profitto del reato coincide con il risparmio di imposta conseguente all’omesso versamento del tributo effettivamente dovuto. Tuttavia, tale affermazione non consente di presumere automaticamente che qualsiasi somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato rappresenti profitto diretto del reato. Occorre, invece, una verifica puntuale circa il collegamento eziologico tra il vantaggio patrimoniale derivante dall’evasione e le specifiche somme oggetto di ablazione. Parimenti censurata è stata la scelta della Corte di rinvio di limitare la propria cognizione a un mero ricalcolo aritmetico della confisca, ritenendo di essere vincolata alle statuizioni della precedente decisione rescindente. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice del rinvio era invece tenuto a svolgere una nuova valutazione sostanziale sulla sussistenza dei presupposti della confisca diretta, esercitando pienamente i propri poteri di accertamento. La decisione in commento si segnala, dunque, per il non trascurabile impatto applicativo in materia di reati tributari e misure ablative, riaffermando la necessità di un rigoroso accertamento del nesso di pertinenzialità tra profitto e reato e delimitando l’ambito operativo della confisca diretta del denaro alla luce dei più recenti approdi delle Sezioni Unite.