Le sanzioni irrogate nei confronti di una società cancellata non sono trasmissibili ai soci

22 Maggio 2026

Con l’ordinanza n. 14000 depositata il 13 maggio 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della tematica relativa alla trasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate nei confronti di una società cancellata. Al riguardo, ha ribadito l’orientamento secondo cui in tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime. Tale intrasmissibilità è rilevabile d’ufficio purché ci sia alterità tra socio e società.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti della società La Piramide Srl un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 con cui ha contestato maggiori imposte a seguito della natura fittizia di alcune operazioni, stante anche l’assenza di documentazione contabile e di una struttura aziendale. L’accertamento veniva notificato al socio G.C. a seguito dell’intervenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Il socio ha impugnato l’atto impositivo innanzi alla competente CTP di Latina che, in accoglimento delle sue doglianze, ha statuito per il suo annullamento. Interposto gravame, la CTR ha riformato la decisione resa dal Giudice di prime cure con conseguente rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. Tra le varie doglianze, per quanto rileva ai fini del presente commento, ha sostenuto l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 8 del d. lgs. 472/1997, per intrasmissibilità al socio delle sanzioni irrogate alla società. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso per cassazione e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente nei limiti dei motivi accolto, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Con riferimento alla questione concernente la trasmissione delle sanzioni tributarie ai soci della società cancellata, la Suprema Corte rileva innanzitutto come tale motivo di ricorso, investendo il difetto di legittimazione in relazione alla pretesa sanzionatoria, sia rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità.

La Corte ha dato atto dell’esistenza di una giurisprudenza discordante formatasi all’interno della sezione tributaria in materia di trasmissibilità ai soci delle sanzioni. Nel caso in esame, il Collegio ha ritenuto comunque di dare continuità all’orientamento che ne disconosce la trasmissibilità, richiamato dalla recente pronuncia Cass. n. 5986/2026, secondo cui: “In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modd. in l. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; detta intrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio”.

In tal modo, a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci e al liquidatore in armonia con il principio della responsabilità personale delle sanzioni amministrative tributarie.

Tale orientamento, che è in linea con la posizione della Corte Costituzionale secondo cui la sanzione amministrativa tributaria ha mutuato la propria disciplina dal diritto punitivo come dimostra il principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi[1], si pone in contrasto con quello minoritario, secondo cui la sanzione tributaria relativa ai rapporti fiscali propri della società di capitali sarebbe trasmissibile ai soci della società estinta, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (Cass. n. 21177/2024).

[1] Corte Cost. n. 46/2023.

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