La mancata trattazione in pubblica udienza, se richiesta, rende nullo il processo

19 Maggio 2026

Con la recente ordinanza n. 11011 depositata il 24 aprile 2026, la Suprema Corte si occupa del caso della mancata comunicazione alla parte dell’avviso di trattazione della pubblica udienza. Al riguardo, richiamando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la mancata partecipazione alla pubblica udienza, ancorché la parte ne abbia fatto rituale richiesta, costituisce difetto e vizio in ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio di contraddittorio tra le parti che comporta una nullità processuale. Tale vizio non determina una retrocessione del processo al giudice di appello se non siano necessari accertamenti di fatto nel merito.

Il caso

L’Associazione Sportiva dilettantistica BUHC è stata sottoposta ad una verifica fiscale, avente ad oggetto l’anno di imposta 2007, conclusasi con la decadenza dai benefici di cui alla Legge n. 398 del 1991. Per l’effetto, è stato accertato da parte del competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria un reddito d’impresa ai danni della ASD con conseguente ripresa di Imposte sui redditi, IVA e sanzioni. Analoga contestazione è stata mossa nei confronti del sig. G.S. quale obbligato in solido.

L’Associazione sportiva e G.S. hanno impugnato l’avviso di accertamento innanzi alla competente CTR che, all’esito del giudizio ha accolto il relativo ricorso. Interposto gravame innanzi al Giudice d’appello, questo veniva accolto dalla CTR adita con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

G.S. e l’Associazione sportiva hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a sei motivi di doglianza. Tra i motivi di ricorso, per quanto di interesse nel presente commento, i ricorrenti hanno sostenuto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 31 del d. Lgs n. 546/1992 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 per avere la CTR omesso di comunicare alle parti l’avviso di trattazione in pubblica udienza. L’Amministrazione Finanziaria ha resistito con controricorso.

La decisione

Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo assorbiti i restanti. Per l’effetto, ha rinviato alla CGT di II grado dell’Emilia Romagna in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio.

La Suprema Corte nel motivare la decisione ha rilevato come, nel corso del giudizio di secondo grado, sia stata regolarmente presentata dai ricorrenti l’istanza di trattazione in pubblica udienza con successivo deposito presso la Segreteria del giudice adita, in conformità a quanto previsto dalla relativa disciplina. Risulta altresì provata, tuttavia, la trattazione della controversia nella differente sede processuale della camera di consiglio nonostante la regolare istanza dei ricorrenti.

Ebbene, sulla base di tali elementi di fatto la Cassazione ha richiamato un proprio precedente[1] secondo cui la trattazione dell’appello in pubblica udienza senza l’avviso preventivo alla parte costituisce una nullità processuale che travolge la sentenza. Tale vizio, se non siano necessari accertamenti di fatto nel merito, non determina necessariamente la retrocessione del processo alla CTR. Ciò in ragione del principio della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa, comportino l’allungamento dei tempi di giudizio.

In definitiva, la mancata partecipazione alla pubblica udienza, ancorché la parte ne abbia fatto rituale richiesta, costituisce difetto e vizio in ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio di contraddittorio tra le parti (Cass. n. 11487/2013, n. 1786/2016; n. 18279/2018, n. 27827/2018 n. 5216/2023 e n. 6359/2026.

La Suprema Corte ha quindi aderito a tale rigoroso orientamento decidendo per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, e precisando infine come non sia necessario in tal caso indicare per la parte gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in ragione del conclamato vulnus al principio del contraddittorio e al diritto di difesa.


[1] Cass. n. 22890/2022.

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