Penali contrattuali: la manifesta antieconomicità dell’operazione può escluderne la deducibilità

12 Maggio 2026

Con l’ordinanza n. 12400 del 3 maggio 2026, la Corte di cassazione chiarisce che la deducibilità delle penali contrattuali ex art. 1382 c.c. non opera in modo automatico. Sebbene tali costi siano, in linea di principio, inerenti all’attività d’impresa, la loro deduzione può essere legittimamente negata quando l’Amministrazione finanziaria dimostri la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione sottostante. In tale evenienza, il baricentro probatorio si sposta sul contribuente, chiamato a fornire una giustificazione razionale delle proprie scelte gestionali.

Il caso

La vicenda prende avvio da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a una società per azioni, con il quale veniva contestato maggior imponibile ai fini IRES e IVA. Il recupero si fondava, in particolare, sul disconoscimento della deducibilità di penali contrattuali pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c. nell’ambito di accordi commerciali intercorsi con una società collegata, successivamente fusa nella contribuente.

Secondo l’Ufficio, le clausole penali in esame non potevano considerarsi inerenti all’attività d’impresa, in quanto espressione di un’operazione complessivamente irragionevole. A sostegno della propria tesi, l’Amministrazione valorizzava una pluralità di indici sintomatici: l’accettazione di penali in contesti anomali (contratti prossimi alla scadenza), l’atipicità delle clausole rispetto ai rapporti con controparti indipendenti, nonché l’esistenza di un unico centro di interessi economici tra le parti, confermato dalla successiva fusione.

Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto dalla CTP. In sede di gravame, la CTR ha confermato la deducibilità delle penali, ritenendo che, in quanto clausole accessorie prive di finalità sanzionatoria e funzionali a rafforzare il vincolo negoziale, esse dovessero considerarsi per definizione “inerenti” all’attività d’impresa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente, limitatamente alle modalità e alla misura della deduzione parzialmente riconosciuta; l’Agenzia delle Entrate ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, contestando in radice la deducibilità dei costi per difetto di inerenza.

La decisione della Corte di cassazione

La Corte esamina prioritariamente il ricorso incidentale dell’Agenzia, volto a negare l’esistenza del diritto alla deduzione.

La Corte ribadisce, in via generale, che il principio di inerenza esprime la necessità di una correlazione qualitativa tra i costi sostenuti e l’attività d’impresa in concreto esercitata. In tale contesto, le penali contrattuali ex art. 1382 c.c. sono, di norma, deducibili in quanto inerenti: esse non hanno finalità sanzionatoria ma assolvono alla funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare forfettariamente il risarcimento del danno, costituendo parte integrante della dinamica del rapporto commerciale.

Tuttavia — e questo è il cuore della sentenza in commento — tale principio non opera in modo assoluto. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, infatti, l’Amministrazione finanziaria può sindacare anche costi astrattamente inerenti qualora emerga un comportamento manifestamente antieconomico. In simili ipotesi, la sproporzione tra il costo e l’utilità attesa costituisce un indizio sintomatico del difetto di inerenza, legittimando il ricorso a presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti). Il relativo onere probatorio si sposta, a quel punto, sul contribuente, che deve fornire una razionale giustificazione delle proprie scelte gestionali.

Nel caso di specie, la Corte rileva come la CTR, pur avendo correttamente qualificato i costi come penali contrattuali, abbia erroneamente considerato tale qualificazione sufficiente a escludere ogni sindacato sull’inerenza, omettendo di valutare il quadro indiziario fornito dall’Ufficio.

La Corte accoglie pertanto il ricorso incidentale proposto dall’Ufficio e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, enunciando il seguente principio di diritto: sebbene le penali contrattuali, pattuite ai sensi dell’art. 1382 c.c., siano di norma deducibili dal reddito di impresa, la deducibilità può essere disconosciuta qualora l’Amministrazione finanziaria dimostri, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell’operazione, spostandosi in tal caso sul contribuente l’onere di dimostrare la razionalità economica e la coerenza delle proprie scelte gestionali.

M.A.G.

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