Giudicato esterno per fattispecie a carattere permanente

30 Aprile 2026

Con la recente sentenza n. 9788 depositata il 16 aprile 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi del giudicato esterno nel processo tributario, ribadendo la rilevanza e i confini di una sentenza resa in un diverso procedimento tra le medesime parti ed avente ad oggetto la medesima fattispecie. A tal proposito, ha ribadito l’orientamento secondo cui se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, la sua efficacia esterna, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

Il caso

Il sig. G.P. ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi sulla sua richiesta di rimborso della somma versata a seguito della comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditi. Con tale comunicazione gli era stata contestata l’indebita deduzione dell’importo corrisposto al coniuge per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno divorzile.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso sulla scorta di un precedente dello stesso Giudice avente ad oggetto il rimborso Irpef accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante dall’assegno divorzile finalizzato ad assicurare la coniuge la somma dell’assegno al netto dell’imposizione fiscale.

Interposto gravame dall’Agenzia delle entrate, lo stesso veniva respinto dalla CGT di II grado del Lazio che confermava, per l’effetto, la pronuncia di primo grado. Ciò ritenendo la deducibilità del rimborso d’imposta quale componente variabile dell’assegno divorzile volto ad assicurare all’ex coniuge il mantenimento al netto dell’imposizione fiscale. Ad avviso dei Giudici di seconde cure, a differenza di quanto adombrato dall’Agenzia delle Entrate, tale deduzione non era espressione di un accollo d’imposta, né di un salto d’imposta.

L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado con ricorso affidato a due motivi. Con il primo motivo ha sostenuto la violazione di legge della sentenza di appello, avendo la CGT di secondo grado erroneamente assimilato la previsione del rimborso all’ex coniuge dell’imposta relativa all’assegno divorzile, la cui deducibilità è prevista dal legislatore in ragione della specifica funzione assistenziale, all’accollo del debito di imposta. Con il secondo motivo ha censurato la decisione di appello per error in procedendo con conseguente violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art.7 del TUIR, sostenendo in particolare la violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta. Ciò ha fatto in considerazione dell’effetto vincolante riconosciuto al contribuente sulla base di pronunce emesse sulla base di annualità di imposta diverse. A tal proposito, ha precisato che la stessa giurisprudenza richiamata nella decisione impugnata avrebbe escluso l’efficacia esterna generalizzata ed aspecifica del giudicato formatosi con riferimento ad un determinato periodo di imposta. Ne consegue, ad avviso dell’Avvocatura, che il riconoscimento della deducibilità del rimborso degli oneri fiscali sull’assegno divorzile relativo ad annualità pregresse non vincolerebbe l’Agenzia delle Entrate nei diversi periodi di imposta.

La decisione

La Corte di cassazione con la sentenza in commento ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate con conseguente condanna al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

È stato esaminato in via prioritaria il secondo motivo, relativo all’efficacia del giudicato esterno. Come si è anticipato, l’AdE ha censurato la decisione dei Giudici di appello i quali, in violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria, hanno ritenuto vincolante il precedente riconoscimento a favore del contribuente della deducibilità o del rimborso per annualità di imposte diverse.

Tale motivo è stato considerato infondato. Al riguardo, è stata richiamata la giurisprudenza della Cassazione in ordine all’efficacia espansiva del giudicato esterno, tra cui in particolare la recente pronuncia n. 8291/2025 secondo cui se uno dei due giudizi, tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passata in giudicato, la sua efficacia esterna, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente. Spiega inoltre la Cassazione che tale effetto preclusivo attiene non soltanto alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di atti impositivi in senso stretto, ma anche con riferimento a controversie relative ad un’istanza di rimborso, salvo il limite – in tale ultimo caso – derivante dal maturare dell’eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori di carattere impeditivo ed estintivo in relazione al diritto di rimborso azionato[1].

Pertanto, sostiene il Giudice di legittimità, nel processo tributario il principio di autonomia dell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non è ostativo all’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con riferimento alla stessa imposta relativa ad anni diversi. Ciò purché il giudicato riguardi elementi costitutivi della fattispecie destinati ad a restare immutati per il carattere tendenzialmente permanente o riguardi l’accertamento di una situazione giuridica o la soluzione di questioni di fatto o di diritto relative ad un punto fondamentale comune, costituendone il presupposto logico della decisione.

Sulla scorta di tali principi – dai quali la CGT di II grado non si è discostata – è stato ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo e con la precisazione che il caso di specie non possa assimilarsi ad un accollo di imposta.


[1] Cass. n. 16684/2022.

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