Per la Corte di Giustizia UE, l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ostano ad una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro diverso da quello di rimborso dell’IVA è privato tanto del diritto al rimborso dell’IVA quanto del diritto di accesso al giudice per contestare l’inerzia dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, investita della richiesta di rimborso dell’IVA di detto soggetto passivo, a motivo del fatto che tale richiesta non può ritenersi presentata a causa di un malfunzionamento tecnico verificatosi al momento della sua trasmissione elettronica. Lo prevede la recente sentenza 12 marzo 2026 resa all’esito della causa C-527/24. Il caso La società H. ha presentato innanzi all’Amministrazione finanziaria francese una richiesta di rimborso IVA del valore di euro 98.740,93 con riferimento ad operazioni realizzate in Italia nell’anno 2015. Per l’effetto, l’Amministrazione finanziaria francese ha trasmesso telematicamente la predetta istanza all’Amministrazione finanziaria italiana, presso il Centro Operativo di Pescara (COP) in quanto ufficio competente per il rimborso. Tuttavia, il file elettronico utilizzato per la trasmissione era caratterizzato da errori tecnici che lo rendevano illeggibile. Di talché, pur essendo la richiesta regolarmente presentata, la stessa non è stata trattata né esaminata dall’Ufficio competente per il rimborso. La società, ritenendo perfezionato un diniego alla propria istanza, ha proposto ricorso avverso la Core di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara che, all’esito del relativo procedimento, ha riconosciuto il diritto della società H. al rimborso dell’IVA. Il COP pur provvedendo all’erogazione del rimborso, ha proposto appello innanzi alla competente CGT dell’Abruzzo, dovendosi a suo avviso ritenere inesistente l’originaria richiesta di rimborso a causa degli errori tecnici di cui era viziata. I Giudici d’appello hanno accolto l’appello, riformando la precedente decisione, in ragione della considerazione secondo cui l’inesistenza dell’originaria richiesta di rimborso avrebbe impedito la formazione di un diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di cassazione, investita del terzo grado di giudizio, che ha ribadito la legittimità delle conclusioni cui è giunto il Giudice d’appello. È seguita l’emissione di una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA precedentemente rimborsata con relativi interessi e spese del giudizio. La società ha quindi impugnato l’atto dell’Agente della riscossione contestando il relativo recupero effettuato dell’Amministrazione finanziaria. La CGT di Pescara, investita del nuovo ricorso, ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ritenendo come l’atto impugnato violi il diritto della società al rimborso dell’IVA e quindi la neutralità del tributo. Nel sospendere il procedimento per il conseguente rinvio al Giudice unionale, la CGT di Pescara ha chiesto se possa ritenersi compatibile con il diritto unionale una sua pronuncia sull’esistenza del diritto al rimborso dell’IVA nonostante la definitiva ordinanza resa dalla Corte di cassazione. La decisione La Corte unionale con la pronuncia in commento ha ritenuto che il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale che possa riconoscere il diritto al rimborso dell’IVA, nonostante la presenza di problemi tecnici di carattere informatico. Con ciò accogliendo sostanzialmente le ragioni della società. Spiega la Corte che il sistema comune dell’IVA garantisce la neutralità dell’onere impositivo su tutte le attività economiche. Di conseguenza, il diritto al rimborso costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere soggetto, in generale a limitazioni. La neutralità dell’IVA, in particolare, esige che il rimborso dell’IVA pagata a monte venga concesso se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, con la conseguenza che la rigida applicazione dei requisiti formali confliggerebbe con i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA. Ciò in quanto avrebbe l’effetto di impedire al soggetto passivo di beneficiare della neutralità fiscale afferente alle sue operazioni. La Corte unionale passa ad esaminare il comportamento del COP che, non essendo riuscito ad aprire il file elettronico a causa del malfunzionamento tecnico, in base al principio di buona amministrazione avrebbe dovuto comunicare al soggetto passivo, eventualmente tramite l’amministrazione tributaria dell’altro Stato, l’esistenza del malfunzionamento chiedendo di porvi rimedio. Diversamente nel caso di specie il COP di Pescara nulla ha segnalato in ordine al malfunzionamento. Da tali circostanze non può desumersi che non sia stata presentata alcuna richiesta. Infine, sostiene la Corte di Giustizia UE, non è condivisibile la decisione della Cassazione secondo cui non vi sarebbe nella specie una decisione di rigetto dell’istanza di rimborso. Con tale decisione, il cittadino dell’Unione verrebbe privato non soltanto del diritto al rimborso ma anche del diritto di accedere al giudice per contestare l’inerzia dell’Amministrazione finanziaria italiana, in un contesto in cui l’errore tecnico non è imputabile allo stesso cittadino. Di interesse è anche la posizione della Corte di Giustizia UE avente ad oggetto i provvedimenti che secondo il diritto nazionale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata (come nel caso di specie quello della Suprema Corte). Secondo il Giudice unionale gli stessi, se rappresentano un ostacolo all’applicazione del diritto dell’Unione, non possono ritenersi giustificati dal principio di certezza del diritto.