CGT-II Lazio, Sez. 16, sent. 10 febbraio 2026, n. 828 Inserendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la sentenza n. 828/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha ribadito i rigorosi limiti dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria, statuendo nel senso che la contestazione dell’indebita detrazione IVA non può fondarsi su mere irregolarità del fornitore o su presunzioni generiche. Al contrario, parte erariale è tenuta a dimostrare con elementi oggettivi e specifici la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente, valutata alla luce della diligenza esigibile dall’operatore economico medio di settore. La vicenda oggetto di controversia La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un’articolazione locale dell’Agenzia delle Entrate, di una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2016, emesso nei confronti di una società ritenuta coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti. Nella ricostruzione operata dall’Ufficio, le operazioni fatturate sarebbero state riconducibili a un meccanismo decettivo finalizzato all’evasione di imposta, in quanto i fornitori formalmente indicati in fattura da una parte sarebbero stati privi di un’effettiva struttura organizzativa idonea all’esecuzione delle prestazioni, dall’altra sarebbero stati inadempienti ai propri obblighi fiscali. Conseguentemente, l’Agenzia ha mosso alla contribuente la contestazione di indebita detrazione dell’IVA assolta. La contribuente, costituitasi in giudizio, ha criticato l’impostazione di parte erariale deducendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo per mancata allegazione e riproduzione del contenuto essenziale dei processi verbali di constatazione richiamati a fondamento dell’accertamento, nonché l’assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la sussistenza in capo alla stessa della consapevolezza della pretesa frode. In via subordinata, la società ha richiesto la sospensione del giudizio con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, deducendo la possibile incompatibilità della presunzione di consapevolezza con i principi unionali in materia di IVA e di tutela del diritto di difesa, oltre alla riduzione (in via ulteriormente gradata) delle sanzioni applicate. La decisione della Corte La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione de primi giudici e ribadendo principi ormai consolidati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere della prova. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che, laddove l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione dell’IVA per asserita inesistenza soggettiva delle operazioni, grava sull’Ufficio l’onere di dimostrare non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche la consapevolezza o quantomeno la conoscibilità, da parte del cessionario o committente, della frode posta in essere. Tale consapevolezza si atteggia come conoscenza (è il noto e problematico adagio giurisprudenziale per cui il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere”) della sostanziale inesistenza del contraente facendo uso dell’ordinaria diligenza imprenditoriale di settore. In altri termini è necessario che parte erariale provi, da una parte, che l’operazione è soggettivamente inesistente e, dall’altra, la sussistenza di elementi oggettivi idonei a far intendere (non meramente sospettare in assenza di oggettivi elementi di prova, si v. ex multis CGUE, 4 giugno 2020, C-430/19) al cessionario detta inesistenza. Da parte sua, il contribuente è tenuto a provare la propria buona fede e incolpevole ignoranza del meccanismo fraudolento, dimostrando di aver effettivamente concluso l’operazione con il proprio cedente (emittente la fattura) e di aver condotto verifiche idonee a rimuovere ogni possibile dubbio circa la sua effettiva realtà e non fittizietà. L’onus probandi dell’Amministrazione deve, pertanto, far perno su un canone di diligenza legittimamente esigibile dal contribuente secondo il principio di ragionevolezza, come insegnato da plurimi arresti della giurisprudenza unionale. In linea, altresì, con la più recente giurisprudenza di legittimità, la Corte ha evidenziato che tale prova deve fondarsi su elementi oggettivi e specifici, idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando la diligenza “massima” esigibile da un operatore economico avveduto, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Non possono, viceversa, assumere rilievo decisivo né la mera irregolarità contabile del fornitore, né l’assenza di benefici economici dalla rivendita dei beni o dei servizi, né ancora la sola anomalia della struttura organizzativa della controparte contrattuale. Il giudice d’appello ha altresì richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza europea, sottolineando come il diritto alla detrazione dell’IVA costituisca un principio cardine del sistema comune dell’imposta e non possa essere limitato se non in presenza di una dimostrata partecipazione consapevole del contribuente alla frode. In tale prospettiva, non è esigibile dal committente un’attività di verifica assimilabile a quella propria dell’Autorità fiscale, né può pretendersi un controllo generalizzato sull’adempimento degli obblighi tributari da parte dei fornitori. Il contribuente, infatti, non ne ha “né i mezzi, né la possibilità”: diversamente opinando, il medesimo verrebbe esposto a una vera e propria probatio diabolica. Rilevano i giudici, nello specifico, che “le doglianze dell’Ufficio non colgono nel segno e non consentono di ritenere integrato l’onere della prova sul medesimo gravante così come dianzi meglio dettagliato, atteso che in sostanza pretendono di far discendere la consapevolezza della società contribuente su elementi oggettivi che la medesima non aveva la possibilità di controllare e che quindi esulavano dalla normale diligenza del soggetto operante sia in concreto che nella c.d. diligenza media del c.d. “buon imprenditore””. Inoltre, il Collegio di appello ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata a valorizzare presunte carenze strutturali dei fornitori e a disconoscere la rilevanza della documentazione prodotta dalla Società (contratti, fotografie dei lavori effettuati, schede di dettaglio delle prestazioni eseguite ed evidenze dei pagamenti tracciati), senza dimostrare l’esistenza di elementi oggettivi idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante di consapevolezza della frode. Ne consegue il rigetto dell’appello dell’Ufficio e la conferma dell’annullamento dell’atto impositivo, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della “peculiarità e controvertibilità della questione” esaminata. F.N.