La somministrazione di manodopera a titolo oneroso è imponibile ai fini IVA

20 Febbraio 2026

Con la recente sentenza n. 12/2026, depositata il 7 gennaio 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ponendosi nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea ha confermato il principio secondo cui la somministrazione di manodopera, quando avviene a fronte di un corrispettivo, costituisce pur sempre una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, non certo un’operazione “fuori campo”. Quanto al diritto di detrazione per il committente, spiega la CGT, la neutralità dell’IVA impone che la detrazione possa essere negata soltanto se l’operazione è inesistente (mancanza oggettiva dell’operazione) oppure se il committente sapeva o doveva sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una frode.

Il caso

La società Alfa svolgente attività alberghiera ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento con il quale è stata recuperata per l’annualità 2022 una maggiore IRAP per euro 2.794,00 ed una maggiore IVA per euro 15.761, conseguente al disconoscimento del diritto di detrazione per alcune fatture emesse da una società fornitrice.

La fornitrice, con un contratto di appalto sottoscritto nel 2019 ma valevole per l’annualità oggetto di controllo, ha provveduto all’esecuzione di servizi in favore della società Alfa, aventi ad oggetto:

  • Cucina nell’ambito della ristorazione;
  • Sala ristorante;
  • Plonge;
  • Pulizia e riordino camere e spazi comuni.

L’appaltatore si qualificava come contraente indipendente obbligandosi ad utilizzare proprio personale, regolarmente assunto, sotto la propria direzione e responsabilità, con assunzione dei rischi dell’appalto e con esplicito dovere di ingerenza del committente nella gestione del personale, salvi i normali coordinamenti legati all’attività alberghiera svolta.

All’esito del controllo l’Ufficio ha disconosciuto la deducibilità IRAP dei costi per servizi resi dal fornitore, riqualificandoli come costi del personale indeducibili e recuperato la detrazione IVA sulle fatture emesse, qualificando le operazioni come “fuori campo IVA” in quanto somministrazione di manodopera effettuata in violazione degli artt. 18 e 29 del d.lgs. 276/2003, oltre che giuridicamente inesistente per divergenza tra oggetto negoziale e prestazioni effettive.

La società ha impugnato l’atto impositivo deducendo in particolare la legittimità dell’appalto e l’inesistenza di una somministrazione di manodopera illecita. La fattispecie, ad avviso della ricorrente, sarebbe sussumibile nella categoria dei c.d. “appalti leggeri” in cui è prevalente la manodopera ma l’organizzazione e la gestione del personale restano in capo all’appaltatore. Sotto un diverso profilo, ha rilevato la carenza probatoria della ricostruzione erariale anche alla luce della nuova disciplina di cui all’art. 7, comma 5-bis del d.lgs. n. 546/1992. Con riferimento all’IVA, trattandosi di una prestazione di servizi a titolo oneroso, pur volendo riqualificare l’operazione in somministrazione di manodopera, la stessa sarebbe comunque imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non risultando provata alcuna partecipazione alla frode.

La decisione

Con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso annullando l’avviso di accertamento impugnato. Sono state integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

La CGT di Rimini, con la pronuncia in commento, ha posto preliminarmente l’attenzione sulla qualificazione del rapporto tra le parti rilevando la distinzione, operata della giurisprudenza, tra appalti “pesanti”, in cui l’organizzazione dei mezzi materiali è predominante dagli appalti “leggeri” o labour intensive, nei quali la prestazione si sostanzia prevalentemente in attività di manodopera, ma il requisito della genuinità è soddisfatto quando l’appaltatore mantiene un’effettiva gestione autonoma dei propri dipendenti, pur operando nei locali del committente e perseguendone gli obiettivi.

Secondo la Corte, perché si configuri una somministrazione illecita di manodopera non è sufficiente che l’appaltatore impieghi personale alle dipendenze del committente, ma occorre dimostrare:

a) che l’appaltatore sia privo di reale organizzazione imprenditoriale e di rischio di impresa;

b) che i lavoratori sono, in concreto, assoggettati ai poteri direttivi del committente (eterodirezione);

c) che il contratto di appalto sia una mera veste formale utilizzata per eludere la disciplina della somministrazione.

Tali elementi non sono stati rinvenuti nel caso di specie all’esito del controllo dell’Ufficio.

Quanto alla detrazione IVA, la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini ponendosi nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia Europea ha confermato il principio secondo cui la somministrazione di manodopera, quando avviene a fronte di un corrispettivo, costituisce pur sempre una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, non certo un’operazione “fuori campo”. In relazione, infine, al diritto di detrazione per il committente, la neutralità dell’IVA impone che la detrazione possa essere negata soltanto se l’operazione è inesistente (mancanza oggettiva dell’operazione) oppure se il committente sapeva o doveva sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una frode.

FDD

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