Accertamento con adesione: no alla sospensione dei termini di impugnazione se l’avviso è preceduto dall’invito a comparire

13 Febbraio 2026

Cass., Sez. Trib., ord. 8 febbraio 2026, n. 2778

La Corte di cassazione ha precisato che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non determina la sospensione del termine per impugnare l’avviso, laddove quest’ultimo sia stato preceduto da un invito a comparire e il contraddittorio abbia avuto concreto svolgimento. È infatti precluso al contribuente un ulteriore spatium deliberandi per valutare la definizione in via amministrativa, essendo già stato reso edotto della possibilità di dedurre in sede procedimentale.

Il fatto oggetto di controversia

L’ordinanza n. 2778/2026 della Sezione tributaria della Corte di cassazione, depositata lo scorso 8 febbraio, è intervenuta sul tema dell’operatività della sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dall’art. 6 del D.lgs. n. 218/1997. Più in dettaglio, la questione riguarda il caso in cui il contribuente presenti un’istanza di accertamento con adesione, pur essendo l’atto impositivo preceduto da un invito a comparire ex art. 5 del medesimo decreto e seguito dall’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti.

La controversia origina da un avviso di accertamento fondato su uno scostamento rispetto ai ricavi risultanti dallo studio di settore di cui all’art. 62-sexies del D.l. n. 331/1993. L’atto era stato preceduto da un invito a comparire, a seguito del quale era stata aperta una parentesi procedimentale finalizzata all’instaurazione del contraddittorio, che tuttavia aveva avuto esito negativo.

Ricevuto l’atto impositivo, il contribuente aveva dunque presentato istanza di accertamento con adesione ritenendo di avere diritto a fruire della sospensione di novanta giorni per impugnare, con conseguente proposizione del ricorso ben oltre i naturali termini di legge. Tale condotta era stata censurata dall’Agenzia delle entrate, secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile: in presenza di un avviso preceduto da invito a comparire e dal conseguente contraddittorio, infatti, il contribuente non avrebbe potuto legittimamente avvalersi dell’ulteriore spatium deliberandi offerto dalla sospensione disciplinata dall’art. 6 del D.lgs. n. 218/1997, essendo già stato posto nelle condizioni di interloquire con l’Ufficio e valutare la definizione in sede amministrativa.

Tuttavia, il Collegio di primo grado aveva annullato l’atto impositivo ritenendo infondata la questione pregiudiziale di irricevibilità del ricorso per tardiva presentazione. Tale decisione aveva trovato conferma nella successiva statuizione della Commissione tributaria regionale del Lazio, secondo cui il contraddittorio preventivo si sarebbe svolto in modo meramente informale e non conforme alla legge, con conseguente applicabilità della sospensione dei termini di impugnazione.

La decisione della Suprema Corte

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate ha incardinato il giudizio di legittimità deducendo, inter alia, la violazione degli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 218/1997 e dell’art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 per intercorsa tardività del ricorso introduttivo.

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando come l’art. 6, co. 2, D.lgs. n. 218/1997 consenta al contribuente cui sia stato notificato un avviso non preceduto dall’invito di cui all’art. 5 s.d. di presentare istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza dell’automatica sospensione dei termini di impugnazione per un arco temporale massimo di novanta giorni. Tale sospensione, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha la funzione di garantire uno spatium deliberandi volto a consentire al contribuente di valutare l’opportunità di una definizione in via amministrativa.

Diverso il caso in cui l’avviso sia stato preceduto dall’invito a comparire e il contraddittorio sia comunque intervenuto anteriormente alla notifica dell’atto impositivo. In tale ipotesi, osserva la Corte, il contribuente è già stato posto nelle condizioni di instaurare un contraddittorio concreto ed effettivo con l’Ufficio e di vagliare l’eventuale definizione in sede pre-contenziosa, con la conseguenza che non vi è ragione di riconoscergli un ulteriore termine dilatorio. Lo spatium deliberandi accordato dalla norma non può, infatti, trasformarsi in un beneficio reiterabile, laddove il contraddittorio preventivo sia stato precedentemente attivato ed esperito in concreto.

Nel caso oggetto della controversia, l’avviso risulta preceduto dalla notifica di un invito a comparire, cui ha fatto seguito il contraddittorio con l’Agenzia. Pertanto, a giudizio della Corte l’istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’avviso non era in alcun modo idonea a determinare la sospensione del termine per ricorrere in giudizio, con la logica conseguenza della tardività del ricorso introduttivo proposto oltre tale termine e della cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., atteso che la causa era ab origine non proponibile in considerazione dell’intervenuta decadenza dall’impugnazione.

F.N.

File non trovato

2026 - Morri Rossetti


Morri Rossetti S.t.p. S.r.l.

Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale/Partita IVA 04110250968
Registro delle Imprese di Milano n. 04110250968
Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
cross