Applicazione attenuata nel processo tributario del principio di non contestazione

9 Febbraio 2026

Con la recente sentenza n. 17334 depositata il 26 gennaio 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi dell’applicazione del principio di non contestazione nel processo tributario. A tal proposito, uniformandosi al proprio orientamento, la Suprema Corte ha stabilito che nel processo tributario, caratterizzato dall’impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale. In questa prospettiva, la difesa dell’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, già integra la contestazione dell’avversa prospettazione di parte.

Il caso

Il Comune di Carate Brianza (MB) ha emesso nel corso del 2015 degli avvisi di accertamento ai fini della TARSU-TIA-TARI per gli anni 2009-2012 nei confronti della I.A. S.r.l. per il parziale pagamento della tassa locale in relazione ad uno stabilimento e l’omessa presentazione della denuncia per altri beni.

La società contribuente ha impugnato gli avvisi innanzi alla competente CTP di Milano che accoglieva in parte il ricorso per tutte le annualità, ritenendo dovuta l’imposta per la sola abitazione del custode.

Il Comune di Carate ha interposto appello incidentale a seguito appello principale di I.A. S.r.l. innanzi alla CTR della Lombardia. La CTR, in accoglimento parziale dell’appello incidentale, ha annullato l’avviso relativo al 2009 respingendo il ricorso della società relativo alle restanti annualità.

I Giudici d’appello hanno motivato la decisione rilevando in particolare che:

– le modalità di redazione della relazione tecnica di parte erano sostanzialmente inidonee a consentire la critica degli avvisi contestati ed ancora meno a comprendere a quali specifiche posizioni immobiliari era rapportabile l’argomentazione di parte, non contenendo una ricostruzione fattuale pertinente e precisa idonea a giustificare l’operatività del principio di non contestazione come sostenuto dalla contribuente;

– la società non aveva fornito prova della non utilizzabilità, ai fini di quanto previsto dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, dei beni immobili;

– il tributo sui rifiuti, nella successione della normativa susseguitasi in tema di TARSU-TIA-TARES, aveva comportato la sopravvivenza della disciplina TARSU in assenza di una normativa statale di attuazione della TIA o di introduzione da parte dei comuni di un modello di TIA;

– sempre con riguardo all’appello incidentale, i depositi ed i magazzini delle attività produttive dovevano considerarsi tassabili, non avendo la contribuente assolto al proprio onere di provare la destinazione oggettivamente produttiva di detti locali.

I.A. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. Il Comune di Carate Brianza ha proposto controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

La decisione

Con la sentenza in commento la Cassazione ha respinto il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Per quanto rileva in questa sede, la società I.A. S.r.l. ha censurato la sentenza impugnata rilevando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., invocando il principio di non contestazione circa i dati delle superfici e le destinazioni dei beni come riportati nella relazione tecnica di parte.

La valutazione del Giudice d’appello veniva così contestata nella parte in cui aveva

considerato non utile la relazione di consulenza tecnica di parte, in quanto – secondo la società – essa mal si concilia con la puntuale disamina della storia urbanistico edilizia degli immobili contenuta nella relazione, sottolineando che i “titoli edilizi risalenti nel tempo” ai quali il Giudice non avevano attribuito alcun valore probatorio rappresentavano, invece, la prova “principe” delle destinazioni urbanistiche degli immobili. Inoltre, neppure avrebbe valutato la Commissione il contenuto degli altri venticinque documenti prodotti, anch’essi non contestati dal Comune.

Con particolare riferimento al principio di non contestazione nel processo tributario, la Suprema Corte con la pronuncia in commento coglie l’occasione per rimarcare la sua portata. A tal proposito ha precisato che nel processo tributario, caratterizzato dall’ impugnazione di un atto affermativo della pretesa fiscale, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato (preteso) mediante l’atto impositivo, atto preesistente al processo nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale[1].

Spiega quindi la Corte che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre “le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente”, indicando “le prove di cui intende valersi” e proponendo “altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”, non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente.

Di conseguenza, l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’ art. 115 c.p.c., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo[2].

In questa prospettiva, conclude la Cassazione, la difesa dell’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, già integra la contestazione dell’avversa prospettazione di parte[3].


[1] Cass. n. 18673/2025; Cass. n. 28665/2025; Cass. n. 22616/2024; Cass. n. 16984/2023.

[2] Cass. n. 17698/2021; Cass. n. 36028/2022; Cass. n. 37844/2022; Cass. n. 5429/2023.

[3] Cass. n. 28665/2025 cit. e Cass. n. 23599/2024.

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