Per le Sezioni Unite della Cassazione è necessario dirimere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale, con particolare riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., al fine di poter stabilire la portata applicativa del novellato art. 21-bis. del d.lgs. n. 74/2000. Lo hanno stabilito con l’ordinanza interlocutoria n. 31961/2025 depositata il 9 dicembre 2025. Il caso Le signore A.G. e A.G. hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento e di atti di contestazione a seguito di verifica eseguita dall’Ufficio Centrale per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali (UCIFI) per il periodo 2004-2010. Con tali atti sono stati contestati maggiori redditi a carico delle contribuenti ed è stata sanzionata la mancata compilazione del quadro RW della Dichiarazione dei redditi relativamente ad ingenti capitali mobiliari ed immobiliari detenuti all’estero. Alla base delle contestazioni era stato radicato in Italia il loro effettivo domicilio fiscale, domicilio che formalmente risultava essere in St. Moritz (Svizzera). Le contribuenti hanno proposto ricorso avverso gli atti impositivi innanzi alla competente CTP di Milano che, previa riunione, li ha accolti. Tale decisione è stata riformata in sede di gravame dalla CTR della Lombardia che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato i ricorsi introduttivi salva l’applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni. Avverso la predetta decisione le contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione sorretto da otto identici motivi. Fissata la trattazione in pubblica udienza innanzi alla Sezione Tributaria, le ricorrenti hanno depositato, unitamente alle memorie illustrative, la sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Penale n. 14010/2015 divenuta irrevocabile il 7 maggio 2016 con cui le stesse sono state assolte dal reato di omessa dichiarazione dei redditi dal 2007 al 2010 perché il fatto non sussiste, dichiarando non doversi procedere per le restanti annualità a seguito di intervenuta prescrizione. Non essendovi dubbi che i fatti posti alla base degli avvisi di accertamento fossero gli stessi dell’imputazione penale dalla quale le ricorrenti sono state assolte definitivamente, la Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione circa l’efficacia nel processo tributario della sentenza penale di assoluzione. L’ordinanza rimettente, in relazione all’innovazione apportata all’art. 21-bis del d. Lgs n. 74/2000 dal d. Lgs. n. 87/2024, in vigore dal 29 giugno 2024, ha evidenziato la formazione di due orientamenti giurisprudenziali in ordine ai suoi effetti: Il Collegio remittente ha osservato altresì la mancanza di un orientamento convergente anche con riferimento alle sentenze penali di assoluzioni pronunziate ex art. 530 c.p.p. essendosi formato un orientamento teso ad escluderne il rilievo nel processo tributario, nonostante una tesi contraria favorevole alla sua rilevanza. La decisione Assegnato il procedimento alle Sezioni Unite, è stata recepita la memoria del procuratore generale il quale ha richiesto come l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 sia interpretato nel senso di ritenere efficace nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, pronunziata in dibattimento. La Corte, dopo aver illustrato il contenuto e i due orientamenti relativi alla portata del novellato art. 21-bis cit., ha evidenziato la sussistenza di sospetti di illegittimità costituzionale della norma, tra cui in particolare quello relativo all’opponibilità del giudicato penale all’Amministrazione finanziaria, quale soggetto che non ha partecipato al processo penale e che non è stato posto nelle condizioni di parteciparvi. Vengono richiamate al riguardo la decisione n. 64/20215 della CGT del Piemonte e la n.1838/2025 della CGT di Roma, secondo cui l’automatismo del vincolo decisorio determinerebbe una compressione del diritto di difesa dell’Amministrazione con conseguente violazione dell’art. 24 Cost. La seconda pronuncia evidenzia altresì una disparità di trattamento – con conseguente violazione dell’art. 3 Cost. – per quei contribuenti che non sono stati condannati in sede penale ma che non hanno potuto beneficiare della disciplina di cui all’art. 21-bis. Sulla scorta di tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno posto rilievo alla necessità di definire pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale sollevate, disponendo il rinvio del giudizio a nuovo ruolo.