Cass., sez. V, sent. 16 dicembre 2025, n. 32742 Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili sono imputabili esclusivamente al soggetto che riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale. La cessione della partecipazione intervenuta prima di tale momento esclude l’imputazione pro quota dei redditi presunti, non essendo ammissibile una ripartizione fondata sulla mera durata infrannuale della partecipazione. Il fatto oggetto di controversia La controversia trae origine dalla notifica, nei confronti di una persona fisica, di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette con cui l’Agenzia delle entrate imputava alla medesima, in proporzione alla quota di partecipazione detenuta, utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, indirettamente partecipata attraverso una catena societaria. La pretesa impositiva trovava fondamento nell’adesione definitoria intervenuta tra l’ente impositore e la società, da cui emergevano maggiori componenti positivi di reddito. La contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, di avere ceduto la propria partecipazione prima della chiusura dell’esercizio sociale cui si riferiva l’accertamento, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo per l’imputazione pro quota degli utili extracontabili. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava in appello la decisione di prime cure, ritenendo dirimente la circostanza della fuoriuscita della contribuente dalla compagine sociale prima del termine dell’esercizio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 sul presupposto che, nelle società a ristretta base partecipativa, l’esistenza di ricavi extracontabili legittimerebbe la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci in proporzione alle rispettive quote, a prescindere dalla cessione intervenuta medio tempore. La decisione della Suprema Corte La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Amministrazione finanziaria in quanto la decisione impugnata risultava conforme a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato al momento della pronuncia di legittimità. Richiamando i principi elaborati in tema di redditi prodotti in forma associata, la Corte ha ribadito che, qualora nel corso dell’esercizio sociale muti la compagine di una società (anche di capitali a ristretta base) gli utili extracontabili possono essere imputati esclusivamente al soggetto che riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, restando irrilevante la durata infrannuale della partecipazione. Ciò, in quanto la maturazione del reddito non avviene in modo continuo e uniforme nel tempo e non è suscettibile di una ripartizione frazionata in base al mero criterio temporale, coerentemente con i principi civilistici sulla maturazione del diritto agli utili. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, valorizzato l’estensione di tale orientamento, originariamente formatosi con riferimento alle società di persone, anche alle società di capitali caratterizzate da una ristretta base partecipativa, evidenziando l’inconsistenza, in tali ipotesi, dello schermo dell’autonomia patrimoniale ai fini dell’imputazione del reddito. F.N.