Con l’ordinanza n. 28226 del 24 ottobre 2025 la Cassazione torna ad occuparsi dell’efficacia nel processo tributario del giudicato esterno formatosi in relazione ad altre annualità. Al riguardo, ponendosi nel solco di un precedente orientamento, ha confermato il principio secondo cui non sempre il giudicato esterno relativo ad altre annualità può fare stato in un diverso giudizio. Ciò vale soltanto nei casi in cui si è in presenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. Il caso Il sig. MBC ha impugnato innanzi al giudice competente l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 e fondato su risultanze di indagini bancarie. Il relativo procedimento giungeva innanzi alla Suprema Corte che con ordinanza n. 12544/2021 disponeva il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia in diversa composizione. All’esito del giudizio di rinvio, il contribuente ha impugnato la decisione della CGT della Lombardia, con ricorso affidato ad un solo motivo con cui ha dedotto la violazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto della statuizione con il giudicato esterno. La decisione di secondo grado ha ritenuto fondato l’accertamento posto che al fine di superare la presunzione di redditività dei versamenti e prelevamenti bancari cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1972 non sarebbe sufficiente la sola indicazione del beneficiario dei movimenti contestati. Ciò nonostante per il periodo d’imposta successivo, per il quale era stato emesso analogo avviso di accertamento, la Suprema Corte si fosse già espressa confermando l’illegittimità dello stesso. La decisione Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha respinto il ricorso del contribuente con conseguente condanna alle spese del giudizio. La Cassazione, in particolare, ha evocato il principio di autonomia del periodo di imposta che non consente al giudicato di “fare stato” in relazione ad altre annualità in cui debbano compiersi valutazioni fattuali casistiche separatamente per ciascun periodo di imposta. A tal proposito, uniformandosi al proprio precedente[1], ha stabilito che la sentenza del giudice tributario con cui si accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno “fa stato per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente”. Inoltre, nella specifica fattispecie, la Cassazione ha rilevato come l’ordinanza di rinvio abbia espressamente richiesto al giudice del rinvio – che non poteva non attenersi al dictum del giudice di legittimità – di verificare la sussistenza di una prova specifica in ordine alla riferibilità delle singole movimentazioni alle operazioni già evidenziate in contabilità, oppure l’estraneità delle stesse all’attività imprenditoriale, analogamente a quanto affermato in altre pronunce in ordine ai versamenti. Verifica dalla quale è emersa la legittimità dell’avviso di accertamento. FDD [1] Cass. n. 38950/2021.