“Focus penale tributario” – Concordato preventivo e omesso versamento IVA: la posizione della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. III, n. 35938 del 4 novembre 2025)

19 Novembre 2025

Abstract

La sentenza n. 35938/2025 della III sezione penale della Suprema Corte ha statuito nel senso che la mera presentazione o l’ammissione al concordato preventivo non esclude la punibilità per l’omesso versamento IVA: al fine di integrare la causa di giustificazione il provvedimento che vieta i pagamenti deve, infatti, intervenire prima della scadenza dell’obbligo tributario. Non rilevano né la crisi di liquidità né i pagamenti successivi, che incidono solo ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000. La decisione conferma l’orientamento restrittivo volto a salvaguardare l’effettività dell’obbligazione fiscale.

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Il fatto oggetto di controversia

Il giudizio oggetto della sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto dal legale rappresentante di una società (ammessa a concordato preventivo in epoca successiva alla consumazione del contestato delitto di omesso versamento dell’IVA) avverso la decisione della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva sostituito la pena detentiva inflitta per il reato sanzionato dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 con la corrispondente pena pecuniaria.

La ricorrente invocava inter alia la non configurabilità del dolo, per avere la società attraversato una crisi di liquidità culminata nella presentazione della domanda di concordato, che avrebbe determinato l’impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligazione tributaria. A suo avviso, la successiva, parziale estinzione del debito avrebbe altresì escluso la sussistenza del reato o, comunque, giustificato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000.

La Corte territoriale aveva rigettato la censura in oggetto, ritenendo che la mera presentazione della domanda di concordato non comportasse l’impossibilità di adempiere al versamento IVA, non essendo tale istituto equiparabile, quanto agli effetti, a una procedura fallimentare o liquidatoria. Sottolineava, inoltre, che i termini di scadenza dell’imposta erano anteriori alla domanda di ammissione al concordato, con conseguente irrilevanza, sul piano oggettivo e soggettivo, dell’intervenuto spossessamento parziale del debitore.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35938/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo un orientamento ormai consolidato in materia di reati omissivi tributari e, in particolare, sul rapporto tra concordato preventivo e causa di non punibilità per omesso versamento dell’IVA.

Il Collegio ha confermato il proprio orientamento (recepito già nella pronuncia n. 39310/2019) per cui la mera presentazione o l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo.

Tale principio trova fondamento nell’esigenza di evitare che il contribuente (e segnatamente l’imprenditore responsabile del dissesto) possa eludere la sanzione penale, ad esempio, attraverso il solo deposito di un ricorso. Ai fini dell’esclusione della punibilità, occorre che il provvedimento giudiziale che vieti il pagamento dei crediti tributari sia intervenuto anteriormente alla scadenza dell’obbligo fiscale, configurando così un dovere giuridico di non adempiere idoneo a integrare la causa di giustificazione ex art. 51 c.p.

Nel caso concreto, la domanda di concordato era successiva alle scadenze delle obbligazioni IVA relative agli anni d’imposta 2016 e 2017, con conseguente irrilevanza del procedimento concorsuale ai fini della configurabilità del reato. La Corte ha inoltre precisato che eventuali pagamenti successivi non sono in alcun modo idonei a incidere sulla soglia di punibilità prevista dall’art. 10-ter, potendo rilevare ai soli fini della causa di non punibilità ex art. 13 del D.Lgs. 74/2000, purché integralmente eseguiti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Quanto all’elemento soggettivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che il reato è sorretto da dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’omesso versamento di un’imposta dovuta. Non assumono rilievo, pertanto, le ragioni della mancata corresponsione, né la sopravvenuta crisi di liquidità, che può essere valutata solo ove il contribuente dimostri di aver esperito ogni possibile iniziativa, anche personale, per adempiere al debito fiscale. In difetto di tale prova, la crisi finanziaria costituisce mera evenienza gestionale non scriminante.

La decisione, pertanto, riafferma il più severo orientamento giurisprudenziale sulla non interferenza del concordato preventivo con la punibilità dell’omesso versamento IVA, confermando un’impostazione sostanzialmente restrittiva a tutela dell’interesse erariale, così rafforzando il principio di effettività dell’obbligazione tributaria ed escludendo che l’accesso a strumenti di composizione della crisi d’impresa possa, di per sé, determinare una causa di non punibilità per i reati di omesso versamento.

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