La Cassazione sulla legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate: irrilevanza processuale dell’ufficio emittente l’atto impugnato (Cass., Sez. V, ord. 21 ottobre 2025, n. 27951)

6 Novembre 2025

Abstract

La Suprema Corte ribadisce che le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle entrate non assumono rilievo processuale “autonomo”; la legittimazione passiva spetta, infatti, all’”ente” Agenzia delle entrate e non al singolo ufficio. La Cassazione interviene anche sul rapporto tra accertamento societario divenuto definitivo “per inerzia” e accertamento personale sui soci: se il primo non è definitivo nel merito, i soci (o i loro eredi) possono contestare, nel giudizio personale, la stessa esistenza dei maggiori utili extracontabili presupposti.

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La vicenda dedotta in giudizio

Gli eredi del socio unico defunto di una società a responsabilità limitata avevano ricevuto due distinti atti impositivi: (i) un avviso di accertamento societario, notificato al curatore fallimentare e divenuto definitivo per mancata impugnazione, e (ii) un avviso di accertamento personale per maggiori redditi di capitale.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha riconosciuto la legittimità del recupero (pur rideterminando l’ammontare dei maggiori utili extracontabili) e negato il diritto degli eredi di contestare, nel giudizio che li vedeva personalmente coinvolti, la ricostruzione del reddito della società, ritenendo che l’eventuale pregiudizialità tra gli atti andasse veicolata esclusivamente impugnando il provvedimento societario.

Non solo. Il giudice di secondo grado ha altresì effettuato una distinzione di legittimazione passiva tra uffici diversi dell’Agenzia delle entrate (la Direzione Provinciale di Lecco e quella di Monza) in relazione ai due provvedimenti notificati, ritenendo che l’unica Direzione dotata di legittimazione passiva rispetto alle doglianze relative all’atto societario sarebbe stata quella territorialmente competente per quest’ultimo, con conseguente impossibilità di sollevare tali eccezioni nel giudizio relativo all’atto personale avente come controparte una diversa articolazione territoriale.

La decisione della Suprema Corte

Entrambe le parti hanno proposto ricorso, principale (l’Agenzia) e incidentale (i contribuenti), avverso la sentenza della CTR Lombardia. La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

In punto di merito, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui i soci (e, per successione, gli eredi) di una società di capitali a ristretta base non sono legittimati ad impugnare l’atto impositivo societario. Tuttavia, nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento personale gli stessi possono contestare l’esistenza del maggior reddito extracontabile attribuito alla società, qualora l’atto societario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione e non per ragioni non riconducibili a un accertamento giudiziale di merito. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, “il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo, non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società (Cass. 06/03/2025, n. 6001)”. In altri termini, la definitività dell’atto per mancata impugnazione non preclude la contestazione, nel giudizio personale, del presupposto fattuale del maggior reddito da partecipazione.

Sotto un diverso profilo, maggiormente rilevante ai fini del presente contributo, la Corte ha censurato l’assunto della Commissione tributaria regionale della Lombardia in punto di individuazione della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate passivamente legittimata a stare in giudizio, richiamando il principio secondo cui tutte le articolazioni periferiche dell’Agenzia delle entrate hanno capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa, quali organi dell’ente. Ne discende che l’articolazione territoriale interna dell’Amministrazione finanziaria è processualmente irrilevante e non assume la valenza di elemento costitutivo della legittimazione passiva, dovendo questa riferirsi esclusivamente all’Agenzia ex se considerata, quale soggetto di diritto pubblico.

La Corte sottolinea che tale impostazione trova fondamento nella stessa struttura organizzativa dell’Agenzia, ente dotato di personalità giuridica unica, di cui gli uffici periferici non sono che meri organi. Pertanto, la circostanza che l’atto impositivo sia stato emesso da una Direzione e l’atto personale da un’altra non incide sul profilo della legittimazione passiva processuale.

F.N.

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