Qualche perplessità sull’IVA indetraibile ritenuta non deducibile

23 Ottobre 2025

Con la recente ordinanza n. 26340 depositata il 29 settembre 2025 la Suprema Corte ha affrontato il tema della deducibilità dell’Imposta sul valore aggiunto ritenuta indetraibile dal contribuente nel corso di un procedimento di accertamento con adesione, in quanto ricollegabile a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Al riguardo, la Corte di cassazione ha stabilito che l’imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti dal carattere fraudolento delle quali il contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante, non essendo l’onere in parola strettamente rappresentativo di un fattore produttivo dell’attività del contribuente medesimo. Una pronuncia che suscita qualche perplessità.

Il caso

La società M. S.r.l., con riferimento all’anno di imposta 2012, presentava una dichiarazione integrativa con cui riduceva l’ammontare delle imposte indeducibili da € 983.913 a € 293.293. Ciò sul presupposto della piena deducibilità dell’IVA versata all’Erario a seguito del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla società per gli anni 2007, 2008 e 2009 ed afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Successivamente, la società ha presentato istanza di rimborso al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Formatosi silenzio-rifiuto, la società ha proposto ricorso dinanzi la CTP di Roma, sostenendo la legittima deduzione dell’IVA indetraibile derivante dalle operazioni accertate come soggettivamente inesistenti.

Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Roma con una decisione che è stata completamente riformata in sede di gravame.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. In particolare, ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 109 e 110 del TUIR nonché dell’art. 19 D.P.R. 633/1972 per avere la CTR adita erroneamente escluso la deducibilità dell’IVA versata dalla contribuente al fornitore in ragione dell’indetraibilità della stessa in quanto correlata ad operazioni accertate come soggettivamente inesistenti.

La decisione

La Cassazione con ordinanza in commento ha respinto il ricorso con conseguente condanna alle spese del giudizio.

Secondo la Corte l’IVA versata al fornitore definitivamente indetraibile in quanto afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti del carattere fraudolento è in radice da escludere. Al riguardo, ha richiamato un precedente secondo cui l’IVA non sarebbe deducibile in quanto configura un esborso non inerente allo svolgimento della specifica attività economico-produttiva essendo piuttosto espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da interrompere il nesso di inerenza. Si tratterebbe di esborsi che non concorrono alla formazione del reddito perché non sono fattori produttivi.

Conclude la Cassazione sostenendo che l’imposta divenuta indetraibile perché afferente a operazioni soggettivamente inesistenti dal carattere fraudolento delle quali il contribuente era consapevole non è suscettibile di dar luogo a un componente reddituale fiscalmente rilevante, non essendo l’onere in parola strettamente rappresentativo di un fattore produttivo dell’attività del contribuente medesimo.

Una decisione che non appare in linea con la possibilità di dedurre i costi di acquisto nelle fatture per le operazioni soggettivamente inesistenti, se dimostrati effettivi. Ciò tenendo conto che nell’operazione soggettivamente inesistente l’operazione è reale e il bene acquistato può essere immesso nel circuito produttivo da cui scaturiscono ricavi dell’impresa. In questo senso, l’IVA indetraibile finisce ineludibilmente per integrare il costo di acquisto del bene. Allo stesso modo, il fatto che l’indetraibilità scaturisca da un procedimento di adesione non modifica la natura dell’operazione originaria e della relativa imposta.

F.D.D.

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