Con la recente ordinanza n. 26467 depositata il 1° ottobre 2025 la Corte di cassazione ribadisce il proprio orientamento in ordine ai rapporti tra processo penale e processo tributario. Al riguardo, rilevando come non possa invocarsi nella specie l’applicazione dell’art. 21bis d. lgs. 74/2000, ha richiamato il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula <perché il fatto non sussiste>, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve rilevarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare. Il caso Il sig. C.T., all’esito di articolate indagine compiute dalla Guardia di Finanza di Como su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione di Napoli, è stato ritenuto coinvolto in una vasta organizzazione criminale finalizzata alla realizzazione di una c.d. frode carosello. Ciò sul presupposto che lo stesso contribuente fosse amministratore di fatto delle società A. G. Srl e N. T. Srl, nonché ideatore e autore delle violazioni contestate, oggetto di accertamento in sede penale definito in primo grado con sentenza di condanna. Il contribuente ha impugnato gli atti impositivi emessi nei suoi confronti per gli anni 2016 e 2017 con ricorso che è stato respinto dalla CTP adita. Interposto gravame, il ricorrente con atto d’appello evidenziava – tra l’altro – che il presupposto sul quale la CTP aveva poggiato il convincimento della qualifica di amministratore di fatto – ovvero la sentenza penale di condanna in primo grado – era stato travolto dalla riforma operata in appello della Corte di Appello di Milano, in data 25 marzo 2022, con sentenza di assoluzione <per non aver commesso il fatto>, relativamente a tutti i capi di imputazione riguardanti il suo ruolo di amministratore di fatto delle società cartiere italiane. Sostiene la CGT della Campania che, secondo la Corte di Appello di Milano, il contribuente non è mai stato amministratore di fatto delle società con una decisione che non risulta impugnata dal P.G. e che destruttura gli stessi fatti e gli elementi posti a base degli accertamenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Per quanto rileva in questa sede, con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 654 c.p.p. e 20 del d. lgs. n. 74/2000 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Sostiene al riguardo l’Avvocatura come i Giudici di appello avessero deciso il caso in esame basandosi unicamente sulla sentenza resa nel corso del procedimento penale, non potendosi invece attribuirsi efficacia automatica alla sentenza penale di assoluzione. La decisione Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso disponendo il rinvio del procedimento ad altra Sezione della CGT della Campania. Secondo la Corte, la decisione di appello, nonostante la pronuncia assolutoria non fosse ancora divenuta irrevocabile, non ha operato alcuna autonoma valutazione in ordine alla congerie di elementi forniti dall’Amministrazione finanziaria con riguardo ai presupposti valevoli a fondare gli accertamenti fiscali e gli atti oggetto di controversia. Ha quindi ribadito il principio di diritto, già espresso in precedenza[1] secondo cui: “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula <perché il fatto non sussiste>, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve rilevarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare”. Ciò non potendo operare nella specie l’art. 21 bis del D. Lgs n. 74/2000, non essendosi il contribuente – rimasto intimato nel giudizio di legittimità – premurato di documentare il passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione. F.D.D. [1] Cass. n. 17258/2019.