Utilizzabili in appello i documenti depositati tardivamente in primo grado… strano ma vero!

5 Settembre 2025

La Suprema Corte con la recente ordinanza n. 10211 depositata il 17 aprile 2025 ha ribadito il principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 d. lgs. n. 546/1992 deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione. Un principio che suscita tuttavia alcune perplessità.

Il caso

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al contribuente la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente ad oggetto nove cartelle di pagamento e sette avvisi di accertamento. La suddetta Comunicazione è stata impugnata dal contribuente innanzi alla competente CTP di Treviso formulando plurime censure tra cui il difetto di notificazione degli atti prodromici. Un ulteriore rilievo ha avuto ad oggetto il tardivo deposito della documentazione attestante l’avvenuta notifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia nel primo, sia nel successivo grado di giudizio. Tutte le doglianze sollevate sono state tuttavia ritenute infondate dai Giudici di prime cure che hanno respinto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello avverso la decisione della CTP rinnovando le proprie critiche formulate nel precedente grado di giudizio. La CTR ha accolto l’appello del contribuente con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Alla base della pronuncia di secondo grado è stata posta la considerazione secondo cui l’Amministrazione finanziaria avrebbe depositato tardivamente, nel corso dei gradi di merito, la documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici.

Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha contestato la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per avere la CTR affermato la inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dall’Agente della riscossione fin dal primo grado del processo. Oppone la ricorrente che la documentazione prodotta in primo grado risultava già acquisita nel giudizio d’appello per cui la CTR era tenuta ad esaminarla e, per l’effetto, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione del CGT del Veneto.

Richiamando alcuni precedenti[1], la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 d. lgs. n. 546/1992 deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione”.

Sulla scorta di tali considerazioni è stata ritenuta infondata la tesi dei Giudici d’appello, secondo cui, avendo la parte prodotto tardivamente la documentazione sia in primo che in secondo grado, la stessa sarebbe inutilizzabile. Diversamente, la documentazione tardivamente prodotta in primo grado doveva ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto esaminarla.

Si tratta di una decisione, resa dalla Cassazione, che suscita alcune perplessità. Ciò tenendo in considerazione la necessità – per la parte che ha prodotto tardivamente le prove documentali nel corso del primo grado di giudizio – di giungere comunque al successivo grado al fine di ottenere una pronuncia sul merito. L’effetto “sanante” dell’appello finisce così per rendere inutilmente instaurato il primo grado di giudizio e la relativa decisione, essendo preclusa soltanto al Giudice di prime cure l’analisi dei documenti tardivi.

F.D.D.


[1] Cass. n. 24398/2016 e n. 5429/2018.

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