La condanna alle spese deve essere disposta anche in caso di contumacia o di mancata opposizione della parte resistente

27 Giugno 2025

Con la recente ordinanza n. 17022 depositata il 25 giugno 2025 la Suprema Corte torna ad occuparsi di condanna alle spese in caso di soccombenza. Al riguardo, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992, precisando come la compensazione alle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvivenze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle tipiche situazioni previste dall’art. 92 comma 2 c.p.c.

Il caso

La società X Srl ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Caserta ha contestato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, provando nel corso del giudizio l’assenza dei presupposti per la contestazione di siffatta violazione. Il giudizio di prime cure si è concluso con l’accoglimento del ricorso. La relativa decisione è stata impugnata innanzi al giudice d’appello che ha confermato la sentenza di primo grado, statuendo tra l’altro la compensazione delle spese di giudizio.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di appello con cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite. Ad avviso della ricorrente, tale decisione è censurabile per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d. Lgs n. 546/1992 per avere la CTR disposto la compensazione delle spese nonostante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate quale parte appellante del giudizio. La società ha impugnato la statuizione della CTR anche sotto un diverso profilo, non avendo la CTR esplicitato le ragioni sottese alla sua decisione.

Ha proposto ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate insistendo per la presenza nella specie di un’ipotesi di inesistenza soggettiva delle operazioni di cui alle fatture contabilizzate dalla società ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione con la pronuncia in commento ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate mentre ha ritenuto fondato il ricorso della società. Per l’effetto, ha cassato la sentenza di appello con rinvio del procedimento ad altra sezione della CGT di secondo grado della Campania.

Spiega la Corte che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria né può valere quale risarcimento del danno ma consiste in un’applicazione del principio di causalità per cui l’onere delle spese grava su cui ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è l’art. 15 del d. lgs n. 546/1992 laddove dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Di talché la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che essa non va riferita alla espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo.

Ha quindi fissato il seguente principio: “la compensazione alle spese può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvivenze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle tipiche situazioni previste dall’art. 92 comma 2 c.p.c.”.

F.D.D.

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