La presentazione della querela di falso comporta la sospensione del processo tributario e l’assegnazione del termine

12 Giugno 2025

Con l’ordinanza n. 7174 depositata il 18 marzo 2025, la Suprema Corte ha ricostruito la disciplina della querela di falso sulla base dei principi di legittimità precedentemente affermati. Al riguardo, ha ribadito come in caso di presentazione della querela di falso nel processo tributario, lo strumento dell’assegnazione del termine accompagnato dalla sospensione del processo è la modalità scelta dal legislatore per il caso in cui la querela sia proposta avanti ad un giudice non competente a decidere. Ciò dopo aver valutato la ritualità della querela e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione.

Il caso

La sig.ra P.R. ha impugnato innanzi alla competente CTP di Pescara l’intimazione di pagamento e il provvedimento di fermo amministrativo della vettura di sua proprietà deducendo la prescrizione del credito tributario sulla base della falsità della firma di ricezione della notifica dell’atto interruttivo. Il relativo giudizio si è concluso con la decisione dei Giudici di prima istanza che ha respinto il ricorso. Proposto gravame, la ricorrente ha richiesto la sospensione del processo assumendo di avere prodotto la querela di falso avente ad oggetto la relata di notifica. La CTR ha respinto il ricorso in appello e l’istanza di sospensione ex art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 ritenendo come la presentazione della querela fosse da riferirsi al giudice civile competente, spettando al giudice tributario solo la valutazione della rilevanza del documento ai fini della decisione. Ergo¸ non avendo la parte provato di avere presentato la querela nei modi previsti dall’art. 221 c.p.c., ha respinto le formulate istanze.

Avverso la suddetta decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Con la stessa censura la ricorrente ha sostenuto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 della sentenza impugnata laddove la CTR non ha disposto la sospensione del giudizio tributario sino all’esito della definizione del giudizio sulla querela di falso, sulla base dell’irritualità della stessa querela in quanto proposta avanti al giudice tributario. Ciò assumendo che ai sensi degli artt. 65 e 355 c.p.c. il procedimento di querela di falso in via incidentale consti delle seguenti fasi: a) proposizione della querela innanzi al giudice non competente per la sua decisione; b) verifica dei presupposti di proponibilità e di rilevanza della querela; c) sospensione del procedimento con assegnazione del termine perentorio per la proposizione della querela di falso innanzi al giudice competente.

La decisione

Con l’ordinanza in commento la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente disponendo il rinvio ad altra sezione della CGT di II grado dell’Abruzzo.

La Suprema Corte ha richiamato i principi applicabili in materia, secondo cui: “In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa, trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato al altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure incidenter tantum; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prendere atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione” (Cass. n. 28671/2017).

Inoltre, spiega la Corte, se è pacifico che il giudice tributario debba limitarsi a verificare la ritualità di querela e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione, la valutazione della ritualità ha ad oggetto esclusivamente la riconoscibilità della querela come atto di impulso processuale, mentre il giudizio di rilevanza, nel caso la querela non colpisca il documento nella sua interezza, dev’essere effettuato analiticamente per ciascun passaggio dell’atto, e non può investire la riconducibilità delle singole circostanze di cui si assume la falsità. Dovendosi ritenere ammissibile la produzione di una querela di falso in via incidentale nel processo tributario, la Cassazione ha quindi concluso affermando che lo strumento dell’assegnazione del termine accompagnato dalla sospensione del processo è la modalità scelta dal legislatore per il caso in cui la querela sia proposta avanti ad un giudice non competente a decidere, come il giudice tributario. Ciò purché, come già precisato, siano state valutate la ritualità della querela e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione.

F.D.D.

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