Con la recente sentenza n. 16279 depositata il 12 giugno 2024, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. Il caso La questione si incentra sulla sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA – ad aliquota del 20% - relativa al contratto di compravendita, al rogito del notaio P., del 1.11.2005 e corrispondente alla fattura emessa dalla società (…) per un imponibile di euro 120.461.124 in relazione al ri-trasferimento di un centro commerciale nei confronti della contribuente persona fisica. Alla base della contestazione mossa dall’Ufficio impositore vi era la considerazione secondo cui l’atto di compravendita sarebbe da considerarsi nullo ai sensi del diritto civile in quanto la parte acquirente del rogito era legata al notaio rogante da un rapporto di parentela. Da ciò conseguiva, alla luce delle disposizioni civilistiche applicabili (art. 28 della legge 16 febbraio 1913 n. 89) la nullità del contratto di compravendita e la conseguente perdita del diritto alla detrazione IVA per il soggetto cessionario. Il corrispondente avviso di accertamento è stato impugnato dalla contribuente innanzi alla competente CTP con ricorso che, all’esito del procedimento, è stato respinto. Tale decisione è stata riformata nel successivo grado di giudizio, innanzi alla CTR di Napoli. Ha sostenuto il giudice d’appello che la questione della nullità del contratto fosse rilevante sul piano disciplinare ma non era idonea a determinare la nullità del contratto. Inoltre, stante l’autonomia del piano tributario da quello civile, la pretesa nullità del contratto di ri-trasferimento non poteva comportare per la contribuente la perdita del diritto al riconoscimento della detrazione IVA sul prezzo contrattuale. Ciò anche sulla base dell’interpretazione data al riguardo dalla Corte di Giustizia UE (Sentenza del 6.7.2006, Causa C-439/04 e C-440/04). Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, ricorso affidato a molteplici motivi. Per quanto rileva in questa sede, la decisione di appello è stata censurata per violazione di legge, in relazione all’art. 19 del DPR n. 633/1972 e all’art. 28 della Legge n. 89/1913, per aver erroneamente ritenuto sussistente il Giudice d’appello, in favore della cessionaria, il diritto alla detrazione dell’IVA. La decisione La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania. Con particolare riferimento alla nullità dell’atto predisposto dal notaio, la Cassazione ha sottolineato la natura del notaio quale figura che comprende sia elementi del pubblico ufficiale, sia quelli del libero professionista. A tal fine, la Legge n. 89/1913 all’art. 28, al fine di assicurare la posizione di terzietà del professionista, prevede che il notaio non può ricevere atti se essi sono proibiti dalla legge o contrari al buon costume, ovvero se vi intervengono come parti la propria moglie o suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, ed in collaterale fino al terzo grado. In sostanza, il notaio è interdetto dal rogare atti che contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie o ai suoi parenti in modo da garantirne la sua terzietà. Il successivo art. 58 sanziona con la nullità le disposizioni effettuate in violazione della precedente norma. Tale divieto è posto a presidio di interessi superiori e generali, rispetto a quelli propri ed esclusivi delle parti del contratto. Si tratta quindi di norme poste a tutela della funzione notarile, la quale deve svolgersi non solo nell’ambito della più rigorosa legalità ma deve anche svolgersi in modo da ispirare la massima fiducia, evitandosi un conflitto di interessi per lo stesso professionista. In merito al diritto di detrazione IVA, la Suprema Corte ha richiamato la posizione della Corte di Giustizia UE, secondo cui in base all’art. 167 della direttiva 2006/112 il diritto alla detrazione IVA sorge quando l’imposta diventa esigibile mentre l’esigibilità si verifica nel momento in cui è effettuata la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. In questi termini, il diritto di detrazione è, in linea di principio, subordinato alla prova della realizzazione effettiva dell’operazione[1]. La stessa giurisprudenza unionale ha peraltro chiarito da tempo che il meccanismo dell’IVA non consente alcun diritto a detrarre l’imposta in caso di operazione di acquisto simulata e dunque fittizia, poiché siffatta operazione non può avere collegamento con le operazioni tassate a valle[2]. Ciò premesso, il diritto di detrazione può essere negato ad un operatore dalla constatazione che non è stata fornita la prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione invocata perché fittizia, oppure dall’individuazione di una fattispecie abusiva del diritto o, comunque, dal fatto che trae origine da una evasione. La Cassazione ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto”. Nel caso di specie, il ricorso è stato accolto non avendo la CTR verificato la presenza di un’operazione fittizia di acquisto, oppure se la stessa operazione di trasferimento fosse contrassegnata da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. F.D.D. [1] CGUE 26 maggio 2005, C-536-03; CGUE 27 giugno 2018, C-459/17; CGUE 29 settembre 2022, C-235-21. [2] CGUE 8 maggio 2018, C-712-17.