Rettifica dell’aliquota con procedura automatizzata solo in assenza di profili valutativi e/o estimativi

4 Aprile 2024

La Cassazione con la sentenza n. 8462, depositata in data 28 marzo 2024, chiarisce che l’Agenzia delle entrate può avvalersi della procedura automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 anche qualora la maggiore imposta richiesta derivi dall’applicazione di un’aliquota diversa da quella individuata dal contribuente nella dichiarazione, purché tale attività non trascenda nella valutazione dell’an o del quantum del presupposto impositivo.

IL CASO

L’Agenzia delle entrate notificava all’Autorità portuale di Messina una cartella di pagamento per importi iscritti a ruolo a titolo di maggiore Irpeg, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Più in particolare, l’ente creditore contestava alla contribuente di avere indebitamente corrisposto l’Irpeg applicando l’aliquota ridotta prevista dagli artt. 6 e 11 del d.P.R. n. 601/1973, recante la “Disciplina delle agevolazioni tributarie”, pur non avendo i requisiti ivi richiesti, disconoscendo di conseguenza, direttamente con l’atto riscossivo, l’importo delle ritenute d’acconto subite su interessi bancari e crediti dell’anno 1997. 

L’Autorità portuale adiva il giudice di primo grado eccependo in primis l’illegittimità dell’utilizzo della procedura ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 ai fini del disconoscimento dell’aliquota agevolata applicata e delle ritenute e dei crediti esposti in dichiarazione. Nel merito affermava il diritto a beneficiare dell’aliquota agevolata ai sensi dell’art. 6  del d.P.R. n. 601/1973 e l’illegittimità dell’ulteriore recupero a titolo di ritenute e crediti. La CTP accoglieva il ricorso per entrambi i motivi di impugnazione.

In appello la sentenza veniva ribaltata in punto di merito, con la motivazione che l’Autorità portuale non rientrava tra i soggetti beneficiari della riduzione di imposta prevista dall’art. 6 del d.P.R. n. 601/1973.

La questione giungeva fino in Cassazione, che disponeva il rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché esaminasse l’eccezione della contribuente relativa all’illegittimo ricorso alla procedura automatizzata di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973.

Il giudice del rinvio confermava l’annullamento della cartella di pagamento – senza decidere in merito alla sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’aliquota agevolata – argomentando che l’attività svolta dall’Ufficio al fine di determinare la pretesa a titolo di Irpeg nei confronti della contribuente non si limitava ad una mera rettifica del calcolo dell’imposta, ma implicava la «valutazione dei presupposti di fatto e di diritto i quali dovevano essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio».

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando, per quanto qui di rilievo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per aver ritenuto che al fine di recuperare la maggiore imposta dovuta dall’Autorità portuale, non fosse possibile emettere la cartella di pagamento, bensì un avviso di accertamento motivato.

LA PRONUNCIA

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce qual è il perimetro entro il quale l’Amministrazione può avvalersi legittimamente della procedura automatizzata prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, richiamando alcuni principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della medesima Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale.

Viene ricordato, in primo luogo, quanto affermato da Cass., sez. un., n. 17758 dell’8 settembre 2016, secondo cui il Fisco può operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non muti la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria. In altre parole, l’Agenzia delle entrate può liquidare quanto rilevato nel controllo formale ed effettuare l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, senza emettere un previo avviso di accertamento, purché non compia:

  • una diversa ricostruzione sostanziale dei dati ivi esposti dal contribuente;
  • una vera e propria valutazione e stima degli stessi;
  • la risoluzione di questioni giuridiche.

Il controllo automatizzato può comportare, infatti, l’applicazione immediata e diretta di norme giuridiche, ma non anche l’interpretazione delle stesse (Cass. n. 5460/2008 e n. 14019/2007).

Ancor prima, la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 430 del 7 aprile 1988, aveva affermato che la liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 è operata sulla base delle dichiarazioni presentate mediante un mero riscontro cartolare, nei casi di errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili, che non richiedono alcuna istruttoria.

Sulla base dei principi su riportati, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura automatizzata in tutte quelle ipotesi in cui la pretesa erariale consegua all’applicazione di un’aliquota difforme da quella individuata dal contribuente nella dichiarazione, trattandosi della “modifica di un dato numerico” che “trova fonte in una regola normativa” (Cass. n. 16479/2021 e n. 31415/2018).

In definitiva, secondo la sentenza in commento l’Ufficio può correggere l’aliquota applicata dal contribuente nella dichiarazione tramite la procedura automatizzata, prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dall’analoga prevista dall’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, purché l’attività di controllo non esorbiti i confini della correzione dell’errore di calcolo, andando a sostanziarsi in una diversa valutazione nell’an o nel quantum del presupposto impositivo e sempre che tale correzione derivi dall’applicazione immediata e diretta di norme giuridiche.

Restano escluse, dunque, dal perimetro del controllo formale tutte quelle ipotesi in cui vengono in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria.

Nel caso di specie, ad avviso dei giudici di cassazione, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, atteso che il recupero a tassazione nei confronti dell’Autorità portuale implicava accertamenti incompatibili con la procedura automatizzata: tale recupero, infatti, non deriva dal mero riscontro formale della riconducibilità della stessa ad una delle categorie individuate dall’art. art. 6  del d.P.R. n. 601/1973 vigente ratione temporis, ma involgeva l’individuazione “della la natura giuridica dell’ente, dell’attività svolta in rapporto ai compiti istituzionalmente assegnati, e del regime fiscale applicabile”.

S.L.

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