Anche l’attività del chiropratico è esente da IVA

9 Ottobre 2023

La Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 27549 depositata il 28 settembre 2023, ha modificato il proprio orientamento in tema di esenzione IVA dell’attività svolta dai chiropratici. Al riguardo, richiamando recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha riconosciuto come un’attività professionale – pur non essendo disciplinata dalla normativa di uno Stato membro – può essere esentata se risponde a finalità di interesse generale, quali sono quelle previste dall’art. 132 della direttiva IVA, e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento della malattia e ripristino della salute. Una pronuncia che, con tutta evidenza, si attaglia alla questione che riguarda l’attività dei medici chirurghi estetici.

Il caso

Il sig. J.A.A., cittadino statunitense, ha impugnato l’avviso di accertamento con cui è stato rideterminato il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e IVA, per l’anno di imposta 2011, con ricorso che è stato parzialmente accolto dalla competente CTP di Perugia. Per quanto rileva ai fini del presente commento, l’accertamento si fondava sulla soggezione ad IVA dell’attività di chiropratico, non rientrando la stessa tra le attività sanitarie esenti per la mancata emissione dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 2, comma 335 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. La questione connessa all’esenzione IVA si ricollegava quindi alla mancata regolamentazione dell’attività professionale del chiropratico.

Il contribuente e l’Amministrazione finanziaria hanno impugnato la decisione di primo grado ma il Giudice del gravame ha rigettato l’appello principale e quello incidentale. Ad avviso della CTR, in considerazione dell’assenza dei regolamenti attuativi previsti dalla Legge n. 244/2007, la professione sanitaria del chiropratico non può ritenersi esente da IVA, Inoltre – spiega la CTR – l’IVA non potrebbe scorporarsi dai compensi professionali – come richiesto dal contribuente – in quanto non richiesta ai pazienti e deve pertanto calcolarsi sui compensi del chiropratico.

Il sig. J.A.A. ha proposto pertanto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. Con il primo motivo ha censurato la sentenza di appello per violazione di legge, rilevando come la legge abbia riconosciuto la chiroprassi come professione sanitaria di grado primario nel campo della salute per cui non può disconoscersi l’esenzione IVA in ragione della mancata emanazione del regolamento attuativo previsto dall’art. 2 della Legge n. 244/2007. Con separato motivo ha denunziato al violazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione Italia-USA per non avere la sentenza impugnata considerato il diritto del ricorrente di svolgere l’attività professionale di chiropratico in base ad un titolo conseguito negli USA.

Ha poi sostenuto l’omesso esame di un punto decisivo della controversia per non avere la CTR tenuto conto dell’equivalenza delle prestazioni rese da fisioterapisti e chiropratici, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-597/19. Infine, ha censurato la motivazione resa dalla CTR che, ad avviso del contribuente, sarebbe apodittica ed erronea sull’esistenza delle obiettive condizioni di incertezza in ordine all’applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo assorbiti i restanti e, per l’effetto, ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria in diversa composizione.

La pronuncia della Cassazione evidenzia il quadro normativo di riferimento, specificando che ai sensi dell’art. 2, comma 355 della Legge n. 244/2007 “è istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L’iscrizione è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il chiropratico esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute e può essere inserito e convenzionato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale (…)”.

Il relativo regolamento di attuazione non mai stato emanato. La mancata emanazione dei provvedimenti attuativi ha indotto la giurisprudenza della Suprema Corte a disconoscere l’esenzione IVA dell’attività svolta dai chiropratici, sulla base di un orientamento costante[1] per circa vent’anni.

Recentemente la Suprema Corte ha modificato il proprio orientamento, ritenendo non più necessaria l’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e l’attivazione del relativo corso di laurea ai fini dell’esenzione[2]. Il revirement ha avuto luogo sulla base di principi fissati dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha statuito come siano esentate dall’IVA le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono quelle definite dagli Stati membri interessati[3].

In particolare, “una prestazione va esentata se soddisfa a due condizioni, cioè, da una parte, se costituisce una prestazione sanitaria alla persona e, dall’altra, se viene effettuata nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali definite dallo Stato membro interessato”. Non si ritiene invece che il legislatore abbia voluto subordinare il beneficio dell’esenzione all’effettiva regolamentazione della professione, godendo gli Stati membri di una discrezione al riguardo. Rileva in ogni caso che la discrezionalità dello Stato membro debba essere esercitata nel senso di garantire che a) l’esenzione si applichi esclusivamente alle prestazioni sanitarie alla persona fornite da prestatori che possiedono le necessarie qualifiche professionali e b) che sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

Tali principi sono stati confermati da due ulteriori pronunce della Corte di Giustizia UE[4] con cui la Corte unionale ha precisato che “non può essere esentata se non risponde a finalità di interesse generali, quali sono quelle previste dall’art. 132 della direttiva IVA e, nel caso di attività medica o paramedica, deve avere una finalità di prevenzione, diagnosi, trattamento e ripristino della salute”.

La Cassazione nel ribadire la non rilevanza della mancata regolamentazione dell’attività di chiropratico ha quindi concluso per l’esenzione della stessa ai fini IVA, purché esercitata da persone qualificate e in possesso dei titoli necessari, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un albo professionale.

I principi fissati dalla Suprema Corte, che richiamano quelli fissati dal Giudice unionale, possono essere utilizzati anche per un’altra professione sanitaria, quella dei medici chirurghi estetici, coinvolti in un’annosa questione correlata all’esenzione IVA della loro attività professionale, sulla base di un arresto della Corte di Giustizia UE del 2013.

Con tutta evidenza, infatti, l’attività dei medici chirurghi estetici viene eseguita – a differenza dell’attività professionale del chiropratico – in un contesto (iper) regolamentato, svolta da prestatori iscritti ad un albo professionale ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Rileva inoltre che l’attività del medico chirurgo estetico, al pari di tutti gli altri medici, oltre a curare e prevenire patologie richiede sempre e comunque una necessaria attività di diagnosi nei confronti del paziente, attività di elevato valore tecnico-scientifico – tra l’altro rimessa al solo medico – sulla quale è impossibile un controllo da parte di chi è privo delle necessarie competenze. In questo senso, il medico chirurgo estetico deve sospendere un trattamento, ovvero interrompere un trattamento e se necessario negare un trattamento se il quadro clinico del paziente non lo consente, per cui si rende indispensabile una continua valutazione svolta nell’ambito della stessa attività professionale.

In ogni caso, l’attività del medico chirurgo estetico è sempre finalizzata alla tutela della salute, intesa nell'accezione più ampia del termine, quale “condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona”, come espressamente affermato nell’atto costitutivo dell’Organizzazione Mondiale dalla Sanità ed espressamente riconosciuto dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 4/E del 2005.

Sulla scorta di quanto precede, pur condividendo la decisione circa l’esenzione IVA dell’attività del chiropratico, non si spiega la posizione assunta da alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ancora attuale, secondo cui tutto (sic!) il fatturato di un medico chirurgo estetico debba assoggettarsi ad IVA.


[1] Si segnala al riguardo la sentenza Cass. n. 7411 del 2001, Cass. n. 4987 del 2003, Cass. n. 21703 del 2010, Cass. 22812 del 2014, Cass. n. 8145 del 2019 e Cass. n. 34169 del 2019.

[2] Cass. n. 21108 del 2020 e Cass. n. 6868 del 2021.

[3] Corte di Giustizia UE, Causa C-597/17 Belgish Syndicaat van Chiropraxie e Bart Vandendires e altri.

[4] Corte di Giustizia UE 5 marzo 2020, Causa C-48/18, X-Gmbh  e Corte di Giustizia UE 4 marzo 2021, causa C-581/19 Frenetikexito – Unipessoal Lda.

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