Delega fiscale: le prospettive di riforma in tema di riscossione

11 Aprile 2023

Il disegno di legge delega di riforma fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2023 enuncia una serie di criteri direttivi che dovrebbero ispirare la riforma del sistema nazionale della riscossione, dal 1° luglio 2017 affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’indirizzo della riforma, quale emerge dall’art. 16 della bozza, è chiaramente quello di razionalizzare ed efficientare l’attività dell’ente concessionario.

La strada scelta dal Governo per attuare questo obiettivo è stata, tuttavia, individuata nel rafforzamento delle prerogative di coordinamento e verifica di tale attività da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In questo senso depongono, in particolare, i numeri 1, 5 e 9 dell’art. 16, c. 1, lett. a) della bozza: dal combinato disposto di tali norme emergono le programmate ingerenze del MEF nelle funzioni dell’agente della riscossione, da esercitarsi tanto in via preventiva (attraverso la pianificazione annuale delle attività di recupero coattivo dei crediti erariali), quanto in via successiva, con l’implementazione di un sistema di verifica di conformità alla suddetta pianificazione. Nello stesso senso deve leggersi la programmata transizione funzionale tra agente della riscossione e Agenzia delle Entrate di cui alla lett. e) dell’art. 16, c. 1, nell’ottica di un non ben precisato “nuovo modello organizzativo (…) in modo da superare l’attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione”.

Tra le prospettive di efficientamento (vedasi nn. 2 e 3 dell’art. 16, c. 1, lett. a) spicca inoltre un sistema di discarico automatico dei carichi pendenti al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento (con possibilità per l’ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali), nonché la temporanea esclusione dai carichi pendenti delle somme, per vari motivi, non esigibili (esemplificativamente, i carichi per i quali sia in corso la rateazione, quelli in relazione ai quali siano già state esperite procedure esecutive infruttuose o quelli per i quali siano in corso accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali).

Particolarmente importanti sono le norme in tema di cartella di pagamento e di ruolo: l’obsolescenza di quelli che sono i tradizionali strumenti a disposizione dell’agente della riscossione emerge chiaramente dalla lett. d) dell’art. 16, c. 1, ove si parla di un “progressivo superamento” di tali istituti. Tuttavia, prima di addivenire al predetto obiettivo, non mancano le proposte di correzione dell’efficienza di tali strumenti, da individuarsi in una proposta di possibile modifica dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 con la previsione di un termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale entro il termine di nove mesi dal momento di affidamento del carico (lett. a), n. 4) e con l’estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione (il riferimento deve probabilmente individuarsi nell’art. 50, c. 2, del d.P.R. 602/1973, che limita l’efficacia dell’intimazione ad adempiere ad un anno, ai fini dell’avvio di procedure esecutive).

In ultima istanza, è di estremo interesse la previsione di estensione dei piani di rateazione ordinari in un numero massimo di 120 rate (prerogativa oggi concessa ai contribuenti in sede di piani straordinari, al ricorrere di determinate condizioni), in luogo delle attuali 72 rate.

A.P.

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