L'accertamento definito con adesione non preclude la presentazione di un'istanza di rimborso

6 Giugno 2022

Abstract

Con la Sentenza 16104 depositata il 19 maggio 2022 la Corte di Cassazione ha definito gli effetti dell'adesione in relazione all'art. 3 del D. Lgs n. 218/1997. A tal proposito ha chiarito che l'intervenuto accertamento con adesione non preclude il rimborso delle somme (indebitamente) versate per ragioni non connesse all'accordo di adesione. Ciò consentirebbe di operare una distinzione tra IVA a debito e IVA a credito, relativamente al tributo complessivamente dovuto per una determinata annualità, se soltanto la prima è stata oggetto di adesione.

Il caso

Il contribuente T.C. ha presentato istanza di rimborso avente ad oggetto una maggiore IVA a credito relativamente al periodo compreso tra il 2002 e 2008, annualità per le quali aveva definito la propria posizione mediante la conclusione di un accertamento con adesione. In particolare, oggetto di adesione era stata l'IVA a debito, mentre successivamente il contribuente avere ritenuto sussistenti i presupposti per ritenere indebita l'IVA a credito. Sulla base di tali premesse è stata presentata un'istanza di rimborso.

A seguito del silenzio-rifiuto manifestato dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha proposto impugnazione innanzi alla competente CTP.

I Giudici di primo grado hanno ritenuto di non poter accogliere il ricorso, decisione che è stata confermata in grado di appello. I giudici di merito hanno motivato la propria decisione richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'accertamento definito con adesione preclude ogni forma di impugnazione, comprese le istanze di rimborso. Ad avviso della CTR per l'Umbria, le istanze di rimborso costituirebbero una surrettizia forma di impugnazione dell'accertamento in questione il quale invece, in conformità alla ratio dell'istituto dell'adesione, deve rimanere intangibile[1].

La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 3, comma 4 del D. Lgs n. 218/1997, secondo cui: “L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio”.

Ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, ricordo affidato a plurimi motivi. Sostiene il contribuente che ammettere la rimborsabilità di somme versate a seguito del perfezionamento dell'accertamento con adesione non rappresenti una violazione del principio di irretrattabilità dell'accordo se si vi sono elementi nuovi e sopravvenuti. Ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui sono sussistenti i presupposti del rimborso. Con separato motivo il contribuente ha ritenuto come la preclusione al rimborso si ponga in contrasto con i principi unionali di neutralità, equivalenza ed effettività tali da determinare la necessità della rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Suprema Corte con la decisione in commento ha acconto il ricorso disponendo il rinvio ad altra Sezione della CTR per l'Umbria.

Secondo la Cassazione, l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di irretrattabilità dell'adesione non è pertinente ai fini della soluzione della questione oggetto di giudizio, posto che lo stesso orientamento si riferisce alle istanze di rimborso concernenti (esclusivamente) le somme versate in esecuzione dell'accertamento con adesione.

Nel caso in esame invece il rimborso ha ad oggetto l'IVA a credito scaturente da fatture di acquisto per la ristrutturazione di immobili locati, ovvero un credito del tutto diverso dall'IVA a debito per il quale è stata definita l'adesione e che si riferisce all'IVA scaturente da un accertamento induttivo.

Interessante la precisazione della Corte in merito all'IVA: anche se l'eccedenza dell'IVA risulta da un'operazione aritmetica eseguita globalmente dal soggetto passivo per l'intero periodo di imposta, il carattere globale del calcolo non implica che l'eccedenza costituisca un'unità inscindibile, senza poter scindere le relative operazioni. In questo senso, il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte, che determina la posta detraibile destinata a confluire nell'istanza di rimborso, dev'essere inteso in relazione ad un'operazione precisa e diversa con la conseguenza che avrà una sorte diversa rispetto all'IVA a debito.

Del resto, ha precisato la Cassazione, l'accertamento con adesione è il risultato di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, espressione di esercizio del potere impositivo non assimilabile ad un accordo privato. Per tale ragione non può essere inquadrato nell'atto amministrativo unilaterale né nel contratto di transazione, configurandosi invece come accordo di diritto pubblico soggetto alla speciale disciplina pubblicistica contenuta nel D. Lgs. n. 218/1997, avente carattere cogente in quanto afferente l'obbligazione tributaria, i sui presupposti e la base imponibile.

F.D.D.


[1]    Cass. n. 20732/2010; Cass. n. 29587/2011; Cass. n. 5744/2018; Cass. n. 13129/2018 e n. 26109/2010.

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