Con l’ordinanza n. 26027 del 1° ottobre 2026, la Corte di cassazione è tornata sulle conseguenze fiscali degli appalti di servizi di cui l’Amministrazione contesti la genuinità, ribadendo che la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo ai fini IRAP presuppongono una verifica sostanziale del rapporto, fondata sui criteri previsti dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. La regolarità formale del contratto, quella contributiva e la sua certificazione costituiscono elementi valutabili, ma non sono di per sé decisivi. La veste formale dell’appalto al centro della contestazione fiscale La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato maggiori IVA e IRAP, oltre interessi e sanzioni, in relazione ai rapporti intercorsi tra una società operante nel settore produttivo e alcune cooperative incaricate di servizi di facchinaggio, montaggio, assemblaggio di imballaggi e movimentazione delle merci. Secondo l’Ufficio, le fatture emesse dalle cooperative, sebbene formalmente riferite a prestazioni rese nell’ambito di contratti di appalto, hanno in realtà dissimulato un meccanismo di somministrazione irregolare di manodopera, con conseguente indetraibilità dell’IVA e recupero, ai fini IRAP, dei costi dedotti dalla committente. La società ha impugnato l’accertamento, sostenendo la genuinità dell’appalto e valorizzando, tra l’altro, la regolarità contributiva e retributiva della cooperativa, la certificazione del contratto e le verifiche effettuate sulla controparte, così ritenendo di aver assolto il proprio onus probandi al fine di escludere qualsiasi partecipazione alla frode fiscale contestata alle controparti contrattuali. Il ricorso è stato accolto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto non adeguatamente provata la consapevolezza della committente circa il concorso nella frode attribuita alle cooperative, attribuendo rilievo alla regolarità formale del rapporto e alle verifiche svolte dalla società. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, in particolare, l'adozione di un criterio di giudizio incentrato sulla buona fede della contribuente anziché sulla verifica della genuinità oggettiva dell’appalto. La genuinità dell’appalto va verificata nella concreta esecuzione del rapporto La Suprema Corte ha accolto la censura dell’Amministrazione, rilevando come il giudice d’appello abbia applicato un paradigma giuridico non adeguato alla fattispecie contestata. Il punto centrale, secondo la Cassazione, non risiede infatti nella partecipazione consapevole della committente a una frode posta in essere dalle cooperative, bensì nella verifica della effettiva natura del rapporto formalmente qualificato come appalto. Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, occorre accertare in concreto se l’appaltatore abbia organizzato autonomamente i mezzi necessari, esercitato effettivamente il potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e assunto il rischio d’impresa. Il giudice tributario è quindi chiamato a verificare la sostanza economico-organizzativa del rapporto, accertando se i lavoratori siano effettivamente diretti dall’appaltatore oppure risultino stabilmente inseriti nel ciclo produttivo della committente e sottoposti al potere direttivo di quest’ultima. Particolarmente significativo è il rilievo attribuito dalla Corte alla documentazione prodotta dal contribuente. La regolarità del contratto, il DURC, la tracciabilità dei pagamenti e persino la certificazione del rapporto costituiscono elementi certamente valutabili, ma non impediscono all’Amministrazione finanziaria, né successivamente al giudice tributario, di verificare come l’appalto sia stato concretamente eseguito. La certificazione, in altri termini, non rende fiscalmente irrilevante l’eventuale divergenza tra lo schema negoziale formalmente adottato e le modalità effettive di svolgimento del rapporto. Da qui il principio secondo cui, quando l’Amministrazione contesti la non genuinità dell’appalto, il giudice deve verificare la concreta sussistenza dei requisiti individuati dal richiamato art. 29, non potendo arrestarsi alla regolarità formale o contributiva del rapporto, né potendo attribuire rilievo assorbente alla mancata prova della consapevolezza del committente rispetto alle eventuali frodi dell’appaltatore. La sentenza è stata pertanto cassata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. La pronuncia consolida una linea interpretativa già presente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’appalto non genuino può incidere tanto sulla detrazione dell’IVA quanto sul trattamento dei costi ai fini IRAP. La sua rilevanza pratica risiede, tuttavia, nell’avvertimento rivolto alle imprese: la conformità documentale dell’appalto rappresenta una necessaria misura di presidio, ma non è ex se sufficiente. In sede di verifica fiscale assume rilievo decisivo la capacità di documentare l’autonomia organizzativa dell’appaltatore nella concreta esecuzione del servizio, poiché è su tale terreno, più che sulla sola correttezza formale del contratto, che si misura la tenuta fiscale dell’operazione. Francesco Naio