Con la sentenza n. 431/2026, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha escluso il rilievo decisivo di un parere ottenuto mediante ChatGPT e prodotto dal contribuente a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, richiamando l'AI Act e le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’amministrazione della giustizia. La pronuncia offre altresì lo spunto per una riflessione più ampia: l'uso dell'IA da parte del giudice e quello da parte delle parti processuali sono fenomeni distinti e richiedono di valutare, più che l'affidabilità dello strumento in astratto, la funzione dell'output e le garanzie che ne consentono la verifica nel contraddittorio. Perché un parere di ChatGPT è entrato nel processo La vicenda traeva origine da una controversia relativa all’interpretazione dell’art. 16-bis TUIR, in materia di detrazioni per lavori di ristrutturazione su immobili residenziali. Nel corso del giudizio, il contribuente aveva depositato “l’esito di una risposta sul significato letterale della norma” ottenuta mediante l’applicativo “CHATGPT – OPENAI”. La Corte ha preso espressamente posizione su tale produzione. Pur riconoscendo che l’intelligenza artificiale può fornire “un utile supporto” all’attività degli operatori del diritto, il Collegio ha sottolineato i rischi connessi all’utilizzo dei sistemi generativi: possibili errori, condizionamenti derivanti dal loro funzionamento e dipendenza del risultato dalle modalità con cui viene formulata la domanda. Nel motivare la propria decisione, la Corte ha richiamato anzitutto il Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), il cui Considerando 61 prende specificatamente in considerazione i sistemi destinati a essere utilizzati da un’autorità giudiziaria, o per suo conto, al fine di assisterla nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge al caso concreto. Per tali impieghi, il Considerando 61 precisa che il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana. La CGT ha poi fatto riferimento alle raccomandazioni adottate dal CSM l’8 ottobre 2025. Il documento richiede, tra l’altro, trasparenza dell’elaborazione algoritmica, possibilità di verifica e contestazione degli output, autonomia valutativa del giudice e parità informativa tra le parti. È proprio sulla verificabilità che si è concentrata la decisione. Secondo il Collegio, la risposta di ChatGPT depositata dal contribuente non conteneva elementi idonei a consentire le verifiche indicate dal CSM e non poteva, pertanto, assumere “rilievo decisivo” nell’interpretazione della disposizione controversa. IA del giudice e IA della parte: due fenomeni da distinguere Le raccomandazioni del CSM richiamate dalla Corte riguardano specificatamente l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia. Come anticipato, nell’esporre sinteticamente i contenuti dell’AI Act, lo stesso CSM rammenta che rientrano tra i casi d’uso ad alto rischio i sistemi di IA impiegati dall’autorità giudiziaria - o per suo conto - a supporto dell’interpretazione dei fatti e del diritto e ai fini applicativi della legge al caso concreto. La fattispecie esaminata dalla CGT Veneto è differente: ChatGPT non era stato utilizzato dal giudice per assumere la decisione, ma dal contribuente per elaborare un argomento successivamente sottoposto alla valutazione del giudice. Occorre allora distinguere l’IA del giudice, utilizzata nell’esercizio della funzione giurisdizionale, dall’IA della parte, impiegata nell’elaborazione dell’attività difensiva. La distinzione trova un ulteriore riscontro, almeno sul versante del magistrato e del professionista, nella legge 23 settembre 2025, n. 132. L’art. 13 disciplina l’utilizzo dell’IA nelle professioni intellettuali come attività strumentale e di supporto all’attività professionale, mentre l’art. 15, con riferimento all’attività giudiziaria, riserva al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. Non appare quindi scontato che ai due fenomeni debbano applicarsi automaticamente i medesimi parametri. Ciò non significa che verificabilità, controllo umano e contestabilità perdano rilievo quando l’IA è utilizzata da una parte. Significa, piuttosto, che occorre distinguere l’applicazione di uno specifico regime relativo all’impiego dell’IA nell’amministrazione della giustizia dalla possibile rilevanza, anche rispetto all’attività difensiva, dei principi e delle esigenze di garanzia sottostanti. Una risposta di ChatGPT non è una fonte del diritto Una risposta di ChatGPT sull’interpretazione di una disposizione non costituisce una fonte del diritto, né acquista autorità interpretativa in ragione dello strumento tecnologico che l’ha generata. Può, sul piano funzionale, essere considerata come materiale argomentativo utilizzato dalla parte a sostegno della propria prospettazione. In questa prospettiva, il suo valore non dipende dall’autorità di ChatGPT, ma dalla consistenza dell’argomentazione proposta, dalla correttezza delle sue premesse e, soprattutto, dalla possibilità di verificarne le fonti. Quali garanzie servono quando l’IA entra nel processo? Per il professionista, dunque, la mera produzione della risposta fornita da un sistema generativo rischia di non essere sufficiente quando non consenta di ricostruire e controllare il percorso seguito. La stessa motivazione della CGT mostra l’importanza di rendere verificabile ciò che viene sottoposto al giudice. Successivamente alla pronuncia, il CSM, con delibera del 22 luglio 2026, ha aggiornato le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025, confermandone i principi fondamentali e ribadendo che ogni output prodotto da sistemi di IA deve essere sottoposto a verifica, valutazione critica e validazione da parte del magistrato prima dell’utilizzo. Il documento valorizza inoltre, nelle tecniche di controllo dell’output, la replicabilità su fonti ufficiali, la triangolazione delle fonti e il controllo di coerenza. Naturalmente, queste indicazioni riguardano l’utilizzo dell’IA da parte della magistratura e non possono essere automaticamente trasformate in obblighi processuali a carico della parte. Offrono, tuttavia, un criterio utile per comprendere perché, anche nell’attività difensiva, un output privo di riscontri verificabili presenti un valore argomentativo più limitato. In questa prospettiva, possono assumere rilievo l’identificazione del sistema utilizzato, la conservazione del prompt, il controllo autonomo delle fonti richiamate e la possibilità di ricostruire il rapporto tra domanda formulata, fonti e risultato generato. Occorre precisare che la sentenza in commento non prescrive espressamente questi requisiti: si tratta di una possibile conseguenza operativa del criterio di verificabilità valorizzato dalla Corte e dal CSM. Il vero problema non è se fidarsi o meno di ChatGPT La sentenza della CGT Veneto non stabilisce un divieto generale di utilizzare ChatGPT nel processo, bensì ha escluso il rilievo decisivo dello specifico output prodotto dal contribuente perché non consentiva le verifiche ritenute necessarie. La distinzione è importante. La domanda non è, quindi, se il processo possa in astratto “fidarsi” di ChatGPT; occorre piuttosto chiedersi chi utilizza il sistema, per quale finalità, quale valore pretende di attribuire all’output e se il risultato possa essere verificato e contestato. Funzione dell’IA, verificabilità dell’output, contraddittorio e controllo umano sembrano così costituire le coordinate attraverso le quali affrontare l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel processo. Per il professionista ne deriva soprattutto un’indicazione pratica: l’IA può supportare l’elaborazione dell’argomento giuridico, ma non sostituisce la verifica delle fonti e la responsabilità professionale sulla tesi che viene sottoposta al giudice. L.F.