Con la recente sentenza n. 1616 depositata il 14 luglio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha affrontato uno dei temi più controversi in relazione alle sanzioni amministrative tributarie: la legittimità del divieto di applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024. Al riguardo, ha ritenuto di poter disapplicare la suddetta norma in quanto la stessa si pone in conflitto con il diritto unionale e con i principi fissati dalla Corte costituzionale. Il caso La società A.G. 68 Srl ha proposto ricorso avverso l’atto di contestazione relativo all’anno di imposta 2020 con cui l’Amministrazione finanziaria ha irrogato sanzioni tributarie per infedele dichiarazione IVA. L’adita CGT di I grado ha accolto parzialmente l’impugnazione, limitatamente all’ammontare delle sanzioni amministrative tributarie che dovevano rideterminarsi, in accoglimento della doglianza della ricorrente, nella misura più favorevole del 25% in ragione del principio del favor rei. Ha proposto appello l’Amministrazione finanziaria rilevando come la decisione impugnata sia in contratto con l’art. 5 del D.lgs. n. 87/2024 norma che vieta espressamente l’applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto nel 2024. Nel procedimento di secondo grado si è costituita l’appellata società proponendo appello incidentale. Con il proprio atto difensivo la società ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione impugnato in quanto l’imposta risultava inferiore a quella dovuta e, in via subordinata, ha chiesto l’annullamento della sanzione stante la propria buona fede in ragione del ravvedimento operato tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. In via ulteriormente gradata, ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado dovendosi applicare la sanzione più favorevole del 25% ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 13 del d.lgs. 471/1997. L’illegittimità del divieto La CGT della Lombardia con la sentenza in commento ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale con conferma della sentenza di primo grado. Ad avviso del Giudice del gravame, la previsione di irretroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli è illegittima e deve pertanto disapplicarsi per contrasto con il principio unionale della lex mitior di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE. La previsione di irretroattività, più nello specifico, si pone in insanabile conflitto non soltanto con la Carte dei diritti fondamentali UE (Carta di Nizza) ma anche con l’art. 7 della Cedu da cui si ricava il principio della retroattività della legge più favorevole. Spiega la CGT2 Lombardia che sullo specifico argomento la Corte costituzionale ha riconosciuto l’applicazione del principio del favor rei alle sanzioni aventi natura e funzione punitiva, risultando ciò conforme all’art. 3 Cost[1]. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto di dover disapplicare l’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 nella parte in cui esclude l’applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio, ponendosi in conflitto con il diritto unionale con particolare riferimento al principio di retroattività della lex mitior. Anche se la pronuncia si inserisce in un contesto contrassegnato da numerosi contrasti giurisprudenziali, tale decisione si rivela di particolare interesse considerata la disapplicazione – operata dal Giudice adito – di una norma interna riconoscendone il conflitto con il diritto unionale e quindi la preminenza di quest’ultimo. Un conflitto che non potrà essere disconosciuto in sede di legittimità. F.D.D. [1] Corte Cost. n. 63/2019.