La confessione del terzo supera la presunzione di distribuzione di utili occulti

30 Luglio 2026

Con la recente ordinanza n. 23383 del 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della tematica relativa alla presunzione di distribuzione di utili occulti a favore dei soci di una società di capitali. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui le dichiarazioni di terzi, nel concorso di particolari circostanze, possono rivestire di per sé, i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. dando luogo non ad un mero indizio ma ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a base dell’accertamento e, per il principio di parità delle armi, anche a costituire prova contraria a favore del contribuente. Nel caso della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la prova dell’estraneità della gestione può essere desumibile anche da dichiarazioni di terzi ove il giudice di merito nel contesto delle circostanze le ritenga munite della gravità e precisione.

Il caso

La sig.ra F.D., socia e amministratrice di C.S. S.r.l., ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria ha accertato ai fini IRPEF un reddito da partecipazione di euro 245.135,00 a seguito di un accertamento emesso nei confronti della società, divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Nel corso del giudizio, la contribuente si è avvalsa della confessione del cognato sig. G.C., amministratore di fatto della società, che aveva spontaneamente dichiarato le proprie responsabilità alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini, con la conseguenza che la stessa era rimasta estranea alla frode e comunque non destinataria di utili extracontabili.

L’adita CTP di Lecce ha accolto il ricorso della sig.ra F.D. con una pronuncia confermata in sede di gravame da parte della CTR della Puglia.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Per quanto rileva in questa sede, con il primo motivo l’Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza per violazione di legge, lamentando la violazione degli artt. 2730 e 2697 c.c. Al riguardo, ha sostenuto che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata l’estraneità della contribuente alla presunzione di distribuzione di utili occulti sulla base della sola confessione del cognato. Con successivo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 2727, rilevando come la dichiarazione del cognato, posta a base del rigetto dell’appello, non possa che costituire un mero indizio non idoneo a superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, a sua volta superabile soltanto da una prova specifica. Secondo l’Agenzia delle Entrate non poteva ritenersi integrata nel caso di specie una prova contraria sulla base delle sole dichiarazioni rese dal cognato G.C. in sede di sommarie informazioni.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La rilevanza della confessione

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 5.600,00 oltre spese generali e accessori di legge.

La Corte richiama preliminarmente il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, nella precedente versione in vigore all’epoca dei fatti, precisando che tale divieto non comportava l’impossibilità di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere ai provati, ovvero le dichiarazioni dei terzi che, in attuazione dei principi del giusti processo, dei principi espressi dalla CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, è consentito al contribuente produrre, con lo stesso valore probatorio.

Non è escluso, inoltre, che tali dichiarazioni possano rivestire di per sé, nel concorso di particolari circostanze, i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. dando luogo non ad un mero indizio ma ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a base dell’accertamento e, per il principio di parità delle armi, anche a costituire prova contraria a favore del contribuente.

Nel caso della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili a carico dei soci della società di capitali, la prova dell’estraneità alla gestione può essere desumibile dalle dichiarazioni confessorie del terzo autore materiale dell’illecito fiscale, ove il giudice di merito le ritenga munite di gravità e precisione.

Si tratta di una pronuncia di particolare interessa che si pone nel solco segnato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova presuntiva. Con la stessa decisione viene valorizzato il principio di parità delle armi offrendo un utile strumento di difesa al contribuente in un contesto particolarmente ostile, quello della presunzione di distribuzione di tuli extracontabili. Presunzione che – come è noto – può essere superata soltanto con la prova (negativa) secondo cui il contribuente non è stato destinatario di utili ovvero che gli stessi sono stati reinvestiti nella società.

F.D.D.

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