Con la recente ordinanza n. 19956 depositata il 15 giugno 2026, la Suprema Corte affronta il tema degli accertamenti bancari e della relativa autorizzazione. Richiamando la nota sentenza FERRERI BONASSISA c. Italia della Corte EDU, la Corte di cassazione ha stabilito come l’autorizzazione abbia una natura interna e preparatoria, non assimilabile ad un atto impositivo. Tuttavia è necessario che essa preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata. In questo senso, il diritto vivente della Cassazione non viene dismesso, ma armonizzato con il sopravvenuto quadro sovranazionale. Il caso L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti dell’avvocato A.A. con il quale rettifica i redditi di lavoro autonomo dichiarati per l’anno 2005, oltre al reddito di partecipazione nello studio legale associato. Il maggior reddito da lavoro autonomo è stato determinato sulla base di indagini bancarie con cui è stata attribuita rilevanza reddituale a tutti i movimenti non giustificati sui conti intestati o cointestati al contribuente. Tale maggior reddito si correlava all’accertamento eseguito nei confronti dell’associazione professionale, conclusosi con un avviso con cui era contestato un reddito extracontabile di rilevante entità. Le risultanze dell’accertamento venivano impugnate dal contribuente che contestava l’illegittimità della pretesa e la riferibilità delle movimentazioni allo stesso ricorrente. A questo procedimento si uniscono altri, tra cui in particolare quello che riguarda lo studio associato che veniva sottoposto ad indagini finanziarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633/1972 per gli anni 2005 e 2006. All’esito dell’indagine, l’Ufficio ha ritenuto che consistenti flussi finanziari sul conto dell’associazione non fossero giustificati. Venivano perciò emessi avvisi di accertamento nei confronti dell’associazione professionale e dei suoi (ex) soci ai fini delle Imposte dirette e IVA. L’associazione e gli ex soci, separatamente, hanno impugnato gli avvisi innanzi alla competente CTP con ricorso che è stato accolto solo in parte. Interponeva gravame l’Ufficio innanzi alla CTR che lo accoglieva in parte e riformava per l’effetto la decisione di primo grado. All’esito del giudizio di secondo grado, la CTR dava atto che i dati bancari erano stati acquisiti dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con uno dei motivi è stata censurata la legittimità dell’accertamento fondato su indagini bancarie, deducendo l’insussistenza della preventiva autorizzazione motivata dell’organo sovraordinato, prescritta dall’art. 32, comma 1 n. 7 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972. La decisione Con riferimento al procedimento che coinvolge l’associazione professionale, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata disponendo il rinvio del procedimento alla CGT2 della Lombardia in diversa composizione. Al riguardo, la Suprema Corte ha rilevato come l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 abbia superato il vaglio della Consulta (in particolare sentenza n. 260/2000), rilevando che la questione che involge gli accertamenti bancari si deve incentrare sulla sussistenza o meno di garanzie sufficienti a renderli conformi ai canoni di legalità, delimitazione e controllabilità dell’ingerenza. Ciò tenendo conto che la consultazione del conto bancario di un individuo costituisce un’ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata. In questo senso, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, pur non avendo carattere assoluto, possono essere compressi solo entro un quadro normativo idoneo ad assicurare un giusto equilibrio tra i diversi Giurisprudenza diritti e interessi coinvolti. In relazione alle garanzie procedurali, richiamando la decisione della Corte Edu Ferrieri e Bonassisa e i relativi principi, la Suprema Corte ha stabilito come l’autorizzazione alle indagini bancarie abbia una natura interna e preparatoria, non assimilabile ad un atto impositivo. Tuttavia è necessario che essa preesista alla richiesta di consultazione del conto bancario, essendo il titolo dell’ingerenza e, al contempo, che essa rechi un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso, così da assicurare che l’ingerenza risulti delimitata, controllabile e proporzionata. In questo senso, il diritto vivente della Cassazione non viene dismesso, ma armonizzato con il sopravvenuto quadro sovranazionale. Si tratta di un importante passo avanti sul piano delle garanzie procedurali da riconoscersi in favore del contribuente, sotto la spinta positiva dei principi fissati dalla Corte Edu che correttamente debbono affermarsi, in quanto espressione di una normativa sovraordinata, nelle decisioni dei Giudici tributari.