Con la sentenza n. 17215 depositata il 1° giugno 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi degli accertamenti nei confronti dei soci delle società a ristretta base e del corrispondente onere della prova. Al riguardo, ha fissato il principio di diritto secondo cui l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire prova contraria. La stessa prova non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c. Il caso La società LNC Srl ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2011 e 2012 relativi alle imposte dirette e IVA. Trattandosi di società a ristretta base, sono stati emessi i conseguenti avvisi di accertamento nei confronti dei soci, presumendo una distribuzione dei maggiori redditi conseguiti dalla società. I soci hanno impugnato separatamente gli avvisi concernenti il 2011 e gli avvisi relativi all’integrativo 2011 e al 2012 instaurando separati giudizi innanzi alla CTP di Bari. Il Giudice di prime cure respingeva il ricorso relativo al 2011 rilevando la mancata impugnazione degli avvisi emessi nei confronti della società. È stato invece accolto l’altro ricorso, ritenendo viziati gli atti per difetto di allegazione dell’atto presupposto e reputando superata la presunzione di distribuzione degli utili in ragione degli elementi acquisiti che evidenziavano la non riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie personali dei soci e la loro estraneità alla gestione di LNC Srl. Interposto gravame, la CGT di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello dei contribuenti, con rigetto del gravame dell’Agenzia delle Entrate e dichiarando per l’effetto la nullità di tutti gli avvisi di accertamento impugnati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, affidato a due motivi. Per quanto rileva ai fini del presente commento, con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2476 c.c. risultando errata la sentenza di appello con riferimento alla disciplina relativa alla ripartizione dell’onere della prova e alla ritenuta non rilevante e non dimostrata estraneità dei soci alla gestione, avendo altresì i giudici di merito valorizzato elementi ritenuti dall’Ufficio non decisivi o non pertinenti rispetto alla prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio. La decisione La Suprema Corte ha accolto ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, cassando la sentenza impugnata e disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della CGT di secondo grado della Puglia, che dovrà pronunciarsi anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nella motivazione, la Cassazione ha rimarcato la legittimità della presunzione semplice di distribuzione degli utili della società, che opera come regola logica di inferenza dalla ristrettezza della compagine (e dal tipico vincolo di solidarietà, reciproca conoscenza e controllo) alla verosimiglianza della distribuzione degli utili occulti. Ne consegue che, accertata l’esistenza di un maggior reddito e la ricorrenza del presupposto della ristretta base, l’onere di vincere l’inferenza presuntiva grava sul socio. Quanto al contenuto della prova, secondo la Cassazione è necessario che il socio alleghi e dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica. In tal modo, la prova contraria postula l’allegazione di elementi concreti, controllabili e coerenti con il thema decidendum, idonei a spiegare in modo alternativo e plausibile, la sorte dei ricavi non contabilizzati. Quanto all’asserita estraneità alla gestione sociale la stessa deve comunque tradursi nella dimostrazione della destinazione dei maggiori ricavi – e quindi nell’accantonamento o nel reinvestimento in ambito societario ovvero nell’appropriazione da parte di terzi – non essendo sufficiente la deduzione della propria estraneità, posto che nelle società di capitali tale requisito è inidoneo a dimostrare la mancata percezione degli utili. Diversamente, la prova contraria – spiega la Suprema Corte – deve investire la destinazione dei maggiori ricavi, e può consistere nella dimostrazione che “essi non siano stati distribuiti – perché accantonati o reinvestiti nella società – ovvero che siano stati oggetto di appropriazione da parte di altri soggetti”. In altri termini, la prova contraria non può limitarsi alla mera non-ingerenza gestoria ma deve riguardare la sorte dei ricavi extrabilancio e deve vertere sul punto decisivo della effettiva (mancata) distribuzione. La Corte ha quindi fissato il principio di diritto secondo cui l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire prova contraria. La stessa prova non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c. Un principio che, in quanto avente ad oggetto una prova negativa, sul piano pratico resta pur sempre di difficile attuazione.