Nuove prove in appello: la Cassazione si allinea alla Consulta ma rimane qualche perplessità

8 Giugno 2026

Con la recente ordinanza n. 16456 depositata il 27 maggio 2026 la Suprema Corte si occupa della produzione di nuovi documenti in appello, allineandosi ai principi fissati dalla Corte costituzionale. Al riguardo, ha affermato che in tema di giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità.

Il caso

La società V. S.r.l. ha ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali relative agli anni di imposta 2008 e 2011 aventi ad oggetto le imposte dirette e l’IVA. La società ha impugnato l’intimazione di pagamento innanzi alla competente CGT di Reggio Calabria eccependo plurimi motivi, tra cui la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. L’Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva contumace del giudizio di primo grado che si concludeva con l’accoglimento del ricorso.

Interposto gravame, ADER produceva soltanto nel procedimento innanzi al giudice d’appello la documentazione attestante la preventiva notifica delle cartelle di pagamento. Tuttavia, la CGT di II grado ha rilevato, all’esito del giudizio, che a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 58 del d. lgs n. 546/1992 non era consentita la produzione di nuovi documenti in appello, con conseguente rigetto dell’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria.

ADER ha proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione resa dai giudici di seconde cure. Con l’unico motivo dedotto, ADER ha contestato la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del D. Lgs n. 546/1992, avendo applicato il Giudice adito la suddetta norma nonostante la stessa fosse stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 36/2025.

La decisione

La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione disponendo il rinvio del procedimento alla CGT di II della Calabria in diversa composizione, anche ai fini delle spese del giudizio.

La Cassazione ha motivato la decisione rilevando che la precedente disciplina consentiva la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario di appello. Ciò non è consentito dalla nuova formulazione dell’art. 58 del d. lgs. n. 546/1992 secondo cui: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. La Corte dà atto che la nuova disciplina è entrata in vigore, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 220/2023, per i ricorsi notificati successivamente al 1° gennaio 2024 per cui rientrerebbe il ricorso in appello in esame presentato da ADER.

Tale disciplina, tuttavia, è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta che, con sentenza n. 36/2025, ha reputato come la stessa ledesse il diritto di difesa della parte che ha confidato di evitare la produzione di documenti nel giudizio di primo grado, riservandosene la produzione nel giudizio di appello. Di conseguenza, secondo la Corte costituzionale, il nuovo limite alla produzione documentale si applica ai giudizi introdotti in primo grado a far data dal 4 gennaio 2024.

La Cassazione indica quindi il seguente principio di diritto: “In tema di giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità”.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha recepito i principi fissati dalla consulta in ordine all’entrata in vigore della nuova disciplina che attiene al divieto di produzione di nuovi documenti in appello. La stessa norma trova tuttavia un’applicazione non chiara laddove prevede: “salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”, lasciando alla sola discrezione del collegio – e quindi disancorando la portata della norma da parametri oggettivi – la possibilità di ammettere nuovi documenti in appello.

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