Le sanzioni irrogate nei confronti di una società estinta non si trasmettono ai soci

9 Aprile 2026

Con la recente sentenza n. 5986 depositata il  17 marzo 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della trasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate nei confronti di una società di capitali estinta. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, stante il carattere personale dell’illecito tributario, le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci salvo che ricorra un abuso dello schermo societario, suscettibile di elidere la separazione soggettiva tra socio ed ente.

Il caso

A seguito di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società a responsabilità limitata viene emesso un primo processo verbale di constatazione a cui ha fatto seguito un secondo.  Da tali verbali l’Agenzia delle Entrate aveva desunto elementi ritenuti idonei a fondare un avviso di accertamento nei confronti della società e dei suoi soci. Uno di questi, in particolare, era stato chiamato a rispondere della maggiore pretesa fiscale, essendogli stata imputata la percezione dell’intero reddito societario recuperato a tassazione, anziché in proporzione alla quota posseduta. Allo stesso modo, veniva irrogata nei confronti del socio la sanzione tributaria conseguente alla violazione posta in essere dalla società.

Al momento della notificazione dell’avviso di accertamento, la società risultava già estinta per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento innanzi al competente Giudice tributario che, all’esito del relativo procedimento, ha respinto il ricorso. Interposto gravame, il Giudice d’appello ha confermato la decisione resa all’esito del primo grado di giudizio. Le Corti territoriali hanno ritenuto di confermare integralmente l’atto impositivo, sostenendo come l’imputazione al socio del maggior reddito societario in misura integrale anziché in proporzione alla sua quota di partecipazione possa considerarsi legittima. Ciò nonostante, l’evidente contrasto con i principi posti a fondamento della responsabilità limitata nelle società di capitali. Analogamente, i Giudici di merito hanno ritenuto legittima l’irrogazione delle sanzioni tributarie anche nei confronti del socio, nonostante la violazione sia ascrivibile nella specie ad un comportamento della società.

Il socio ha impugnato la decisione di appello innanzi alla Suprema Corte, sostenendo – per quanto rileva ai fini del presente commento – la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 472/1997 e art. 7 d.l. 269/2003, dovendosi ritenere intrasmissibile al socio, alla luce delle disposizioni richiamate, la sanzione irrogata nei confronti della società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del socio, disponendo il rinvio del relativo procedimento ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

In ordine alla trasmissibilità delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, la Cassazione con un’articolata argomentazione ha richiamato l’art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997 norma che, nel sancire il principio della non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi, è espressione “di un principio più generale fondato, appunto, sulla natura personalistica dell’illecito e della conseguente sanzione tributaria”. Tale principio dev’essere posto, secondo la Corte, in relazione con quello di cui al primo comma dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, che stabilisce la riferibilità delle sanzioni amministrative relative al rapporto tributario degli enti esclusivamente alla persona giuridica.

Richiamando la posizione delle Sezioni Unite (sentenza n. 13145/2022) e della Corte costituzionale (pronuncia n. 46/2023) sullo specifico punto, la Cassazione ha quindi sostenuto come l’impianto sanzionatorio tributario abbia pur sempre una matrice penalistica. Di conseguenza, esso non assolve una funzione meramente compensativa bensì anche afflittiva e deterrente, che dev’essere strettamente connessa alla persona dell’autore della violazione. In altri termini, il processo di irrogazione di una sanzione tributaria postula un giudizio di rimproverabilità soggettiva non trasferibile a soggetti diversi.

A conforto di tale assunto è stata richiamata la giurisprudenza penale di legittimità[1] che recentemente ha qualificato la cancellazione della società come un evento assimilabile alla morte del reo, con conseguente estinzione della responsabilità punitiva. Anche tale orientamento, quindi, rafforza la tesi della non trasmissibilità delle sanzioni ai soci.

Tesi che incontra tuttavia un limite nell’ipotesi di abuso dello schermo societario, suscettibile di determinare l’esclusione di qualsiasi “effettiva terzietà fra società e soci”. Qualora emerga che lo strumento societario sia stato utilizzato come mero strumento per eludere le obbligazioni tributarie, con sostanziale identificazione tra la stessa società e socio, può giustificarsi una diversa imputazione delle sanzioni.


[1] Cass. pen., n. 25648/2024.

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