Cass. pen., Sez. III, n. 10297 del 18 marzo 2026 Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Compliance 231 nell’ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”. *** Abstract Nell’affrontare il tema del rapporto tra confisca per equivalente nei reati tributari ed estinzione del debito fiscale mediante rateizzazione, la Corte di cassazione ha affermato che la misura ablativa non può essere eseguita ove il contribuente sia in regola con i pagamenti, valorizzando una lettura sistematica dell’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024. La decisione è volta a evitare duplicazioni sanzionatorie e ad incentivare l’adempimento spontaneo del debito tributario, premiando la condotta virtuosa del contribuente. *** 1. Il fatto oggetto di controversia La vicenda oggetto della pronuncia in commento trae origine dall’impugnazione proposta dal titolare di una ditta individuale avverso un’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di revoca o sospensione della confisca disposta in relazione a una sentenza di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. La misura ablativa era stata disposta per un importo corrispondente al profitto del reato, nonostante la contribuente avesse già provveduto al pagamento di una parte significativa del debito tributario nell’ambito di una procedura di definizione agevolata. La difesa aveva dedotto plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione dell’art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 per mancata riduzione della confisca in ragione dei pagamenti effettuati, nonché l’inosservanza del principio di proporzionalità e del divieto di duplicazione sanzionatoria. In particolare, la difesa aveva evidenziato come la contribuente fosse in regola con un piano di rateizzazione del debito fiscale, con la conseguenza che l’esecuzione della confisca era suscettibile di determinare un’indebita reiterazione di un’obbligazione già in corso di soddisfacimento. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, aveva ritenuto irrilevanti i pagamenti effettuati, in quanto intervenuti successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e, per tale ragione, tardivi e privi di spontaneità, in quanto effettuati “solo a fronte dell’impossibilità di recuperare il debito tramite esecuzione della confisca diretta o indiretta del patrimonio”. 2. La decisione della Suprema Corte La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, in primo luogo qualificando (“pur nel silenzio degli atti sul punto”) la misura ablativa come confisca per equivalente ed evidenziando l’insussistenza di un “nesso consequenziale di derivazione causale” tra le somme oggetto di ablazione e il profitto del reato punito dall’art. D.Lgs. n. 74/2000, con conseguente applicabilità dell’art. 12-bis, co. 2, s.d. Affrontato preliminarmente il tema della successione di leggi nel tempo in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 al richiamato art. 12-bis, co. 2, il Collegio ha dunque affermato il principio per cui la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita ove il debito tributario sia in corso di regolare estinzione mediante rateizzazione e il contribuente risulti pienamente in regola con i pagamenti. Tale conclusione fonda su una lettura sistematica dell’art. 12-bis. La versione previgente della norma, infatti, laddove prevede che la confisca “non opera” per la parte che il contribuente si impegna a versare, è stata interpretata nel senso che la misura non è eseguibile fintanto che il pagamento procede regolarmente. La formulazione attuale della disposizione, invece, pur riferendosi espressamente al sequestro, è stata interpretata in senso costituzionalmente orientato, nel senso di estendere il divieto anche all’esecuzione della confisca, quale naturale esito del sequestro stesso. La Corte ha valorizzato, inoltre, la ratio complessiva dell’intervento normativo del 2024, individuata nell’incentivazione del pagamento del debito tributario, anche mediante strumenti di definizione agevolata o rateizzazione. In tale contesto, ha ritenuto irragionevole consentire l’esecuzione della confisca in presenza di un adempimento regolare, in quanto ciò avrebbe determinato una duplicazione dell’effetto patrimoniale e avrebbe frustrato la funzione premiale riconosciuta dall’ordinamento alla condotta del contribuente adempiente. Il Collegio ha dunque formulato il principio di diritto secondo cui “la confisca, anche per equivalente, non può essere eseguita qualora il debito tributario sia regolarmente in corso di estinzione mediante rateizzazione, secondo le indicazioni e con le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria”. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione affinché procedesse alla verifica della regolarità dei pagamenti e, in caso di esito positivo, applicasse il principio di ineseguibilità della confisca in presenza di rateizzazione del debito.