I soci delle società di persone possono impugnare la cartella di pagamento invocando il “beneficium excussionis”

6 Marzo 2026

Con la recente ordinanza n. 3666 depositata il 18 febbraio 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi del beneficio di preventiva escussione che può essere fatto valere dai soci di una società di persone. A tal proposito, ponendosi nel solco dei principi fissati dalle Sezioni Unite, ha ribadito che il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Tale beneficio può essere invocato impugnando la cartella esattoriale, senza che sia necessario l’avvio di un’azione esecutiva ai danni del contribuente.

Il caso

La sig.ra E.G., socia di una S.n.c., ha impugnato la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per debiti tributari scaturenti da una ripresa fiscale nei confronti della società, invocando a proprio favore l’applicazione del c.d. beneficium excussionis previsto dall’art. 2304 c.c. In sostanza, ad avviso della ricorrente, la cartella avrebbe potuto notificarsi soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi necessari ad escutere il patrimonio della società di persone.

I giudici di merito hanno respinto le doglianze sollevate, rilevando che il ricorso non avrebbe ad oggetto vizi propri della cartella ma è diretto alla contestazione del diritto a procedere ad esecuzione. Tale contestazione – sostiene in particolare la CTR – può essere fatta valere soltanto attraverso un’opposizione agli atti esecutivi, secondo le previsioni del codice di procedura civile

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione dei Giudici di appello, censurandola per violazione di legge. In particolare, ha sostenuto la violazione degli artt. 2304 e 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente escluso la possibilità per il socio di una società in nome collettivo di impugnare una cartella di pagamento per violazione del beneficium excussionis da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione con l’ordinanza in commento ha accolto il ricorso della sig.ra E.G. disponendo il rinvio del procedimento ad altra sezione della CGT di II grado competente.

Il beneficium excussionis, previsto dall’art. 2304 c.c. consente al socio di una società di persone di pretendere che il creditore agisca prima sui beni della società, e successivamente su quelli personali del socio, se i primi risultano insufficienti.

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite[1] secondo cui in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato da una società di persone e la cui debenza sia correlata ad un avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa società, “il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale”.

In tal caso – spiega la Suprema Corte – se si tratta di società semplice incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio collettivo, se si tratta, invece, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita semplice o per azioni, è l’Amministrazione finanziaria, quale creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.

Pertanto, se l’A.F. fornisce la prova della totale incapienza il ricorso sarà respinto, se viene provata l’incapienza parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova viene fornita, troverà applicazione l’art. 2697 c.c. secondo cui il ricorso sarà accolto o respinto a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore o sul coobbligato sussidiario.

La Corte, con la pronuncia in commento, afferma quindi che il beneficio della preventiva escussione può essere invocato mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, senza che sia necessario l’avvio di un’azione esecutiva ai danni del contribuente.


[1] Cass. SSUU n. 28709 del 16/12/2020.

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