Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Compliance 231 nell’ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”. *** La Corte di cassazione consolida un orientamento volto a garantire l’effettività della tutela penale dell’interesse fiscale, ribadendo i principi in materia di sequestro preventivo e confisca nei reati tributari e chiarendo l’autonomia tra il delitto di omesso versamento e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il profitto confiscabile ex art. 11 D.lgs. n. 74/2000 non coincide con il debito tributario, ma con il valore dei beni sottratti alla garanzia erariale, legittimando un duplice sequestro purché proporzionato. 1. Il fatto oggetto di controversia La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte si colloca all’interno di un procedimento penale nel quale a soggetti persone fisiche, qualificati come amministratori di fatto di una società di capitali, venivano contestati, in concorso con gli amministratori di diritto, il delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000 e quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 s.d. Quest’ultimo reato veniva ritenuto integrato attraverso operazioni di cessione di rami d’azienda a favore di società neocostituite, considerate funzionali a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario. In tale contesto, il G.I.P. disponeva un sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di entrambi i reati, distinguendo tra il risparmio d’imposta derivante dagli omessi versamenti (da aggredire prioritariamente in via diretta nei confronti della società obbligata e, in subordine, per equivalente nei confronti degli indagati) e il valore dei beni trasferiti mediante le operazioni ritenute fraudolente, da sottoporre a sequestro diretto nei confronti delle società beneficiarie e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti delle persone fisiche. A seguito delle impugnazioni proposte interveniva la rideterminazione del valore dei beni sequestrabili da parte del Tribunale, che induceva gli indagati a richiedere la revoca del sequestro per equivalente disposto nei loro confronti, sostenendo l’esistenza di una sostanziale unicità del profitto dei due reati (“si sostiene la sussistenza di un unico sequestro, a fini di confisca anche per equivalente, relativo sia al profitto del reato continuato di omesso versamento di ritenute, sia a quello di sottrazione fraudolenta”) e denunciando un’indebita duplicazione del vincolo cautelare in relazione al medesimo debito tributario. In tal senso, la difesa sosteneva che, a fronte della rideterminazione dell’importo sequestrabile e della sufficienza dei beni colpiti da sequestro diretto nei confronti delle società, non fosse legittimo il mantenimento di ulteriori misure ablative per equivalente, risolvendosi altrimenti il vincolo cautelare in una duplicazione del sequestro in relazione alla medesima imposta. 2. La decisione della Suprema Corte La Corte di cassazione, nel rigettare i ricorsi, ha colto l’occasione per ribadire i principi che governano il sequestro preventivo e la confisca nei reati tributari, soffermandosi in particolare sulla distinta funzione e sul diverso oggetto delle misure ablative previste per il delitto di omesso versamento e per quello di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Suprema Corte afferma, in linea di continuità con l’orientamento in materia ormai consolidato, che il profitto del reato di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 non si identifica con l’ammontare del debito tributario inadempiuto, bensì con il valore dei beni che, mediante atti simulati o fraudolenti, vengono sottratti alla garanzia patrimoniale dell’Amministrazione finanziaria (i.e. “nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere”), impedendo o rendendo più difficoltosa la riscossione coattiva. In tale prospettiva, la misura cautelare reale funzionale alla confisca del profitto del reato di sottrazione fraudolenta (anche nella forma per equivalente) si configura come distinta e autonoma rispetto al sequestro disposto in relazione al reato di omesso versamento, risultando conseguentemente ammissibile la contemporanea operatività di più vincoli cautelari, purché ciascuno riferito al profitto proprio della specifica fattispecie e contenuto entro i limiti imposti dal principio di proporzionalità. La Corte esclude, inoltre, che l’eventuale pagamento del debito tributario o il ricorso a strumenti deflattivi del contenzioso possano determinare automaticamente il venir meno del sequestro funzionale alla confisca per il reato di sottrazione fraudolenta, evidenziando come simile soluzione finirebbe per svuotare di contenuto la fattispecie incriminatrice, consentendo al soggetto agente di neutralizzare gli effetti della misura ablativa mediante condotte riparatorie successive alla realizzazione dell’illecito (“È appena il caso di evidenziare, infatti, che la certezza di vedersi restituiti i beni fraudolentemente sottratti, alla sola condizione di estinguere il debito tributario sottostante […] produrrebbe effetti tutt’altro che dissuasivi dal compiere condotte riconducibili all’art. 11”). Di particolare rilievo è, infine, il richiamo al principio di proporzionalità, interpretato come parametro volto a calibrare l’estensione dell’intervento ablativo al valore dei beni effettivamente idonei a garantire la pretesa erariale, secondo i criteri propri della riscossione dei tributi, evitando indebite sovrapposizioni tra i profitti dei diversi reati. La decisione si segnala, pertanto, per la chiarezza con cui riafferma l’autonomia concettuale e funzionale del sequestro e della confisca nel delitto di sottrazione fraudolenta, consolidando un assetto interpretativo volto a preservare l’effettività della tutela penale e patrimoniale dell’Erario, in assenza di commistioni indebite con la disciplina del reato presupposto.