Accertamenti bancari da prelievi non giustificati: deducibili i costi presunti

13 Novembre 2025

Con la recente ordinanza n. 26996 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi di accertamenti bancari con particolare riferimento alla possibilità di dedurre costi presunti dai maggiori ricavi accertati. Al riguardo, richiamando la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2023, ha stabilito come in caso di accertamento bancario scaturente da prelievi ritenuti non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre articolare la prova presuntiva e, in particolare, eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi affinché la presunzione in esame risulti essere compatibile anche con il principio di capacità contributiva.

Il caso

La società ES S.r.l., esercente attività di commercializzazione di GPL, è stata sottoposta a verifiche fiscali per l’anno di imposta 2008, all’esito delle quali veniva emesso dalla GdF un PVC con cui sono stati accertati maggiori ricavi per Euro 3.734.322,00 ai fini delle Imposte dirette e IVA. La contestazione è stata mossa sulla scorta di indagini bancarie effettuate sul conto della società e del suo amministratore di fatto in relazione a prelevamenti ritenuti ingiustificati.

La società ha proposto ricorso avverso il conseguente avviso di accertamento innanzi alla competente CTP di Napoli che ha ritenuto di dover respingere l’impugnazione. Interposto gravame, la CTR di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Nel corso del giudizio, la contribuente ha lamentato in particolare la mancata valutazione dei “costi medi” del prodotto commercializzato, a fronte di una presunzione di contabilizzazione dei costi di produzione (a differenza dei ricavi) quali voci passive, adducendo l’inverosimiglianza della percentuale di ricarico.

Avverso la decisione della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a plurimi motivi. Per quanto rileva in queste sede, ha rilevato la violazione dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR omesso di considerare – a fronte dell’accertamento d maggiori ricavi in applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 – la valenza della documentazione allegata già al ricorso di primo grado dalla quale emergeva la totale abnormità dell’accertamento in questione da cui scaturirebbe un utile nella misura del 42%. Allo stesso modo, la CTR avrebbe erroneamente omesso di attribuire rilevanza ai costi medi del prodotto commercializzato, trattandosi di costi di acquisto stabiliti ex lege e soggetto a controllo. Costi che, pertanto, non potevano che essere conformi a quelli di mercato.

La decisione

La Suprema Corte con la pronuncia in commento ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente disponendo il rinvio ad altra sezione della competente CGT di secondo grado della Campania.

Con riferimento agli accertamenti bancari, la Cassazione  ha richiamato il proprio orientamento secondo cui gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell’Amministrazione finanziaria che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso “una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze”[1].

La prova offerta dal contribuente deve essere idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario. Ciò al fine di dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili e a tale dimensionamento dell’onere della prova gravante sul contribuente corrisponda l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica[2].

Secondo la Corte, l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 contempla «una presunzione legale relativa in virtù della quale tutti i movimenti contabili – sia i versamenti che i prelievi – effettuati da un imprenditore corrispondono ad operazioni imponibili e vincola, da un lato, l’Ufficio ad assumere che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all’analisi delle singole operazioni e, dall’altro, il contribuente, che quella presunzione volesse superare, ad offrire la prova contraria di avere tenuto conto delle somme oggetto delle movimentazioni ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta, avendo registrato i versamenti in contabilità ed utilizzato prelevamenti per pagare determinati beneficiari, oppure fornendo la prova analitica della eventuale “irrilevanza” di quei movimenti, perciò riferibile al singolo movimento bancario, il che esclude già di per sé che sia sufficiente una prova generica e non puntuale” [3].

Di conseguenza, l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti in conto corrente salvo che il contribuente non provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari.

Quanto alla possibilità di dedurre i costi, la Cassazione – citando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2023 – ha richiamato il principio secondo il quale, nell’ipotesi di accertamento induttivo «puro», deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, e ha ribadito che l’interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost., richiede che il contribuente imprenditore possa sempre articolare la prova presuntiva e, in particolare, eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati» affinché la presunzione in esame risulti essere compatibile, in particolare, anche con il principio di capacità contributiva.

Diversamente, si finirebbe con il violare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva all’interno di un sistema nel quale fosse consentito alla stessa Amministrazione dimostrare, in virtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi del contribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi “occulti”, dai quali sono stati prodotti ricavi “occulti”, pari ai prelievi in questione, senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall’imprenditore per produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioni offerta da quest’ultimo.

Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel non riconoscere la incidenza percentuale dei costi relativi che, invece, andavano detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati e qualificati come ricavi.

F.D.D.


[1] Cass. n. 13112/2020 e Cass. n. 5529/2025.

[2] Cass. n. 35258/2021.

[3] Cass. n. 10013/2025.

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