Abstract Con la recente ordinanza n. 19516 depositata il 15 luglio 2025, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di contraddittorio endoprocedimentale. Sulla scorta di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria confermando l’orientamento secondo cui l’obbligo di contraddittorio anticipato, ex art. 12 co. 7 della L. n. 212/2000 (ratione temporis applicabile), non sussiste in caso di indagini svolte “a tavolino”, poiché non espressamente previsto dalla normativa nazionale, operando esso esclusivamente in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente. *** La vicenda. L’Amministrazione finanziaria ha emesso due avvisi di accertamento ai fini IRES nei confronti di due società, per gli anni di imposta 2009 e 2010, con i quali ha disconosciuto la variazione in diminuzione operata dalle società contribuenti con riferimento alla detassazione degli investimenti in macchinari – nella specie acquisiti con contratto di leasing – ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DL 78/2009 (disposizione che, a determinate condizioni, consentiva di escludere dal reddito di impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 per nuovi macchinari ed apparecchiature). Le due società, con separati ricorsi, hanno impugnato gli atti impositivi dinanzi alla CTP di Cagliari, eccependo la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e la conseguente nullità del provvedimento, per violazione dell’art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 (ratione temporis applicabile, oggi abrogato per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera o) del Dlgs. n. 219/2023). Il Giudice adito, riuniti i ricorsi, li ha respinti con sentenza che è stata integralmente riformata in sede di gravame. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Per quanto rileva ai fini del presente commento, con il primo motivo la ricorrente ha evidenziato che l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo sussiste esclusivamente in caso di verifiche condotte presso la sede del contribuente, mentre nel caso di specie l’accertamento era stato effettuato “a tavolino”, sicché non sussisteva alcun obbligo di attendere il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, co. 7 della L. 212/2000 (“Statuto”). La decisione della Corte di cassazione. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria in relazione alle censure contenute nel richiamato motivo di impugnazione, disponendo il rinvio della causa alla Corte di Giustizia di secondo grado per il riesame della controversia. In motivazione, e per quanto qui di interesse, la Corte rammenta l’insegnamento posto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24823/2015, le quali hanno chiarito che l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento ai soli tributi “armonizzati”, mentre per quelli “non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo. Da ciò consegue che il mancato contraddittorio rileva sulla validità di un atto soltanto laddove esplicitamente previsto dalla disciplina che regola la formazione dello specifico provvedimento. Precisa inoltre la Corte che, sebbene il contraddittorio rappresenti un principio pienamente acquisito dal diritto unionale, con particolare riferimento all’art. 41, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esso non è assunto dalla giurisprudenza unionale in termini assoluti e formali. Pertanto, fermo il necessario rispetto dei generali criteri di effettività e proporzionalità, anche tale principio può soggiacere a restrizioni, ove ciò risponda a obiettivi di interesse generale. Quanto al profilo della sfera di operatività dell’art. 12, comma 7 dello Statuto, invocato dalle società contribuenti, la Suprema Corte afferma che la disposizione non si applica al caso – come quello in esame – in cui la verifica sia avvenuta “a tavolino” (ossia, presso gli uffici dell’ente impositore). Il Collegio trae il suo convincimento dal fatto che la rubrica dell’articolo 12 è intestata “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” e che il comma 1 dell’articolo 12 richiama esplicitamente gli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. Per tale motivo, la Cassazione afferma che il comportamento dell’Amministrazione finanziaria – relativamente all’omessa attivazione del contraddittorio preventivo con le società contribuenti – non è idoneo ad incidere sulla validità dell’atto di accertamento conseguente all’effettuata verifica, dal momento che in ipotesi di indagini condotte “a tavolino”, come nel caso di specie, non sussiste un obbligo espresso di contraddittorio endoprocedimentale. In conclusione, accolte le censure formulate dall’Agenzia delle entrate, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il riesame della controversia alla luce dei principi sopra illustrati. M.A.G.