Con la recente ordinanza n. 16795 depositata il 23 giugno 2025, la Sezione tributaria della Suprema Corte si occupa dell’acquisizione di documenti nel corso della verifica fiscale in presenza di un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, nel caso in cui nel corso della verifica nei confronti di un professionista venga eccepito il segreto professionale, l’autorizzazione deve essere necessariamente correlata all’esigenza di esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto e delle ragioni che, secondo l’organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l’esame dei documenti e/o l’acquisizione delle notizie “secretati”. Ne consegue che siffatta autorizzazione può essere solo successiva all’opposto segreto professionale. Il caso La Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’avv. FL un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007 contestando l’omessa fatturazione e, in alcuni casi, la sottofatturazione delle prestazioni da lui rese ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. La contestazione erariale si fondava sulle risultanze di un accesso eseguito dai militari della Tenenza di Scalea presso lo studio del professionista nel corso del quale erano stati rinvenuti documenti contenenti l’indicazione dei clienti e dei compensi da questi corrisposti, integranti una vera e propria contabilità parallela. Durante l’accesso il professionista eccepiva il segreto professionale ma i verificatori provvedevano comunque all’acquisizione dei documenti sulla base di un provvedimento autorizzativo, preventivamente rilasciato dal Procuratore della Repubblica, che ne autorizzava l’acquisizione anche in caso di eccezione avente ad oggetto il segreto professionale. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo dolendosi, tra l’altro, dell’illegittima acquisizione dei documenti nel corso dell’accesso a causa di un provvedimento autorizzativo viziato. Il ricorso veniva respinto in primo grado con sentenza che veniva confermata in sede di gravame. I Giudici di appello insistevano per la regolare acquisizione della documentazione da parte della GdF in ragione della preventiva autorizzazione rilasciata del Procuratore della Repubblica, che prevedeva comunque la possibilità di acquisizione di documenti nel caso in cui venisse eccepito il segreto professionale. Proponeva ricorso per cassazione il professionista. Per quanto rileva ai fini del presente commento, l’avv. FL ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 103 c.p., degli artt. 14, 15 e 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto utilizzabile la documentazione esaminata dalla GdF in virtù del summenzionato provvedimento autorizzativo nonostante questo fosse illegittimo. La decisione La Suprema Corte con l’ordinanza in commento ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio ad altra sezione della CGT di secondo grado della Calabria. In ordine al motivo relativo alla legittimità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, spiega la Cassazione che, ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 633/1972, qualora durante l’accesso in locali destinati all’esercizio di attività professionale i verificatori intendano procedere all’esame dei documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono “in ogni caso” munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina. Di conseguenza, nel caso di specie gli operanti avrebbero potuto esaminare tali documenti soltanto in forza di un’autorizzazione ad hoc. Siffatta autorizzazione, proprio perché necessaria soltanto a seguito dell’opposizione del segreto professionale, non poteva che intervenire successivamente al verificarsi della situazione che ne aveva imposto il rilascio e con specifico riferimento ai documenti per i quali era stato manifestato il segreto professionale. A tal proposito, la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel caso in cui nel corso della verifica nei confronti di un professionista venga eccepito il segreto professionale, l’autorizzazione deve essere necessariamente correlata all’esigenza di esplicitare l’avvenuta comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti, ovverosia dei motivi per i quali il contribuente-professionista ha opposto il segreto e delle ragioni che, secondo l’organo verificatore, rendono necessari e/o indispensabili, ai fini della verifica fiscale in atto, l’esame dei documenti e/o l’acquisizione delle notizie “secretati”. F.D.D.