Con la recente sentenza n. 12864 depositata il 14 maggio 2025 la Cassazione definisce, dando seguito ad un recente orientamento, i soggetti legittimati ad impugnare un atto impositivo. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto. Una decisione che può suscitare delle perplessità se conseguono delle responsabilità non tributarie per la persona fisica. Il caso L’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società avente sede in Lichtenstein sostenendo l’esterovestizione e, di conseguenza, contestando sia l’omesso versamento di imposte di Italia, sia l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L’atto impositivo contemplava la posizione della persona fisica A.B. quale rappresentante fiscale per soggetto non residente ed amministratore di fatto della società, ed a quest’ultimo è stato notificato. Il medesimo A.B. ha impugnato l’atto quale destinatario dell’avviso di accertamento, anche se intestato alla società, negando tra l’altro di essere titolare di alcun potere rappresentativo di quest’ultima. La CTP adita ha accolto il ricorso accertando l’inesistenza della qualità di amministratore di fatto della società e ritenendo l’inesistenza della rituale notifica dell’accertamento in quanto indirizzato a persona priva di legittimazione processuale. Tale decisione è stata riformata in appello, con una sentenza dei Giudici di secondo grado che ha accolto interamente le ragioni dell’Ufficio. Ha proposto ricorso per cassazione il sig. A.B. sulla base di plurimi motivi. In particolare, il ricorrente ha denunziato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la cessazione della carica di rappresentante della società e l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo in capo alla stessa. La medesima questione è stata formulata, con separato motivo, ipotizzando la violazione di legge. La decisione La sentenza impugnata è stata cassata dalla Suprema Corte con rinvio ad altra sezione della CGT. Il Collegio preliminarmente ha ritenuto opportuno individuare la parte privata del giudizio e se essa, sulla base della qualità vantata e del sotteso interesse, fosse legittimata o meno a ricorrere avverso l’atto impugnato nel procedimento. Si tratta di verificare il soggetto ricorrente, il titolo vantato e se fosse legittimato a farlo, vale a dire la c.d. legittimatio ad causam. Una questione che nel presente procedimento non è stata affrontata e decisa nei precedenti gradi di merito. La Cassazione ha quindi rilevato come nel caso di specie l’avviso di accertamento fosse diretto esclusivamente alla società e contemplasse A.B. nella qualità di rappresentante fiscale per soggetto non residente. Di conseguenza, la pretesa fiscale era rivolta esclusivamente nei confronti della società. Anche la qualifica di A.B. come amministratore di fatto della società, ricavabile indirettamente dalla contestazione erariale non modificava il soggetto destinatario della pretesa tributaria. Siffatta situazione consente, ad avviso della Corte, di riferire la legittimazione ad impugnare alla sola società. Tra l’altro, lo stesso ricorso di A.B. è stato proposto dichiaratamente nella qualità di destinatario dell’avviso, vale a dire quale mero recettore della notifica di un atto impositivo che non lo attinge. A.B. ha proposto in nome proprio un ricorso introduttivo avverso un atto impositivo che era diretto nei confronti di un diverso soggetto giuridico. La Cassazione prende atto del diverso precedente, rappresentato dalla sentenza n. 4622/2009 che invero afferma la legittimazione del destinatario, ma si tratterebbe di un precedente isolato e comunque superato dalle più recenti pronunce. Precisa infine la Corte che l’interesse dell’amministratore ad impugnare in proprio l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può individuarsi nell’esposizione dell’amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovano la loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che vanno accertati dall’Ufficio con separato atto avverso il quale l’amministratore potrà svolgere le sue difese (Cass. n. 29474/2021). I Giudici di legittimità hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: “la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto”. Si tratta di una decisione che suscita delle perplessità se dall’atto conseguono delle responsabilità personali per l’amministratore, ad esempio una responsabilità penale o un’azione sociale di responsabilità. In tali casi, infatti, una tutela nelle sedi diverse da quella tributaria potrebbe rendere gravoso il diritto di difesa soprattutto nel caso in cui la società decida di non far valere le sue ragioni avverso l’atto impositivo. F.D.D.