Fatture per operazioni inesistenti e nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass., Sez. III pen., sent. 27 maggio 2025, n. 19675.)

28 Maggio 2025

Abstract

La Corte di cassazione annulla con rinvio la sentenza di appello al fine di valutare l’applicabilità della nuova e più favorevole disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto, in relazione a un caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in cui è intervenuta l’integrale estinzione del debito tributario. La non punibilità per particolare tenuità del fatto si configura come istituto di natura sostanziale, pertanto la normativa di favore opera anche nei riguardi di fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

***

La vicenda dedotta in giudizio e la decisione della Suprema Corte

Per quanto è dato comprendere dalla scarna prospettazione dei fatti di causa effettuata dalla pronuncia in commento, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha condannato un imputato per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 in relazione ai periodi di imposta 2011 e 2012, tuttavia riconoscendo le circostanze attenuanti ex art. 13-bis s.d.

L’imputato ha pertanto proposto ricorso per cassazione lamentando, da una parte, l’intervenuta prescrizione del delitto per l’anno d’imposta 2011 e, dall’altra, la falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 131-bis c.p., anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 87/2024.

Con specifico riguardo a quest’ultima doglianza, è stata lamentata la mancata applicazione della nuova disciplina recata dalla norma in questione, atteso che i fatti di causa presentavano profili di particolare tenuità, stante l’integrale estinzione del debito tributario.

Con la sentenza n. 19675 del 27 maggio scorso, la Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi di diritto prospettati dal ricorrente, tuttavia soffermandosi sulle doglianze relative alla mancata applicazione della disciplina contemplata dall’art. 13-bis D. Lgs. n. 74/2000 ed annullando la sentenza di appello con rinvio al giudice del merito per una nuova valutazione circa l’applicabilità al caso di specie della nuova disciplina in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il nuovo comma 3-ter della disposizione in commento, infatti prevede che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice è tenuto a valutare, “in modo prevalente”, tra gli altri indici anche quello relativo all’”avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria”. Come già evidenziato, nel caso in esame il debito tributario era stato integralmente estinto anteriormente alla pronuncia di appello, ragion per cui appare manifestamente integrata la condizione prospettata dalla norma al fine di fruire utilmente della disciplina più favorevole.

La nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto, istituto di natura sostanziale, si presenta con chiarezza come disciplina di favore; pertanto, è pacificamente suscettibile di essere applicata anche ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del nuovo art. 13-bis D. Lgs. n. 74/2000.

La Corte, peraltro, ha opportunamente richiamato il proprio precedente n. 53905 del 1° giugno 2016, secondo cui l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., “avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione”.

F.N.

File non trovato

2025 - Morri Rossetti

cross